Guida alla conoscenza dei farmaci equivalenti (o generici)

Pubblicato il 28 Febbraio 2023 in , , da Evasio Pasini
farmaci equivalenti

Un farmaco “generico”, meglio definibile come “equivalente”, è un prodotto farmaceutico che contiene lo stesso principio attivo di comprovata efficacia terapeutica e sicurezza clinica, nella stessa quantità e con la stessa qualità del farmaco di riferimento originale

Questo è detto anche “di marca” o “branded”; l'”equivalente”  differisce per il nome, gli eccipienti (molecole non attive presenti nel medicinale necessarie per garantire: a) stabilità molecolare e/o b) assimilazione, e/o c) solubilità al principio attivo.

Un “generico” è di fatto la copia di un determinato farmaco che è stato sintetizzato, sviluppato, studiato, brevettato e introdotto sul mercato da una specifica industria farmaceutica. Il Brevetto dura 20 anni. In questo periodo solo la casa farmaceutica che ha il brevetto di quel farmaco ha il diritto di venderlo fissandone il prezzo e la distribuzione in modo tale da poter ammortizzare i costi di “ricerca e sviluppo” (lo sviluppo di una nuova molecola farmacologica dalla sintesi sino all’introduzione nel mercato è oggi quantificato in 2.5-3 miliardi di Dollari) e di generare profitto.

Dopo 20 anni, scaduto il brevetto, altre case farmaceutiche possono sintetizzare tale farmaco e introdurlo nel mercato farmaceutico mondiale come “generico” a un prezzo più basso dell’originale (solitamente dal 50 al 20%) proprio perché non è necessario investire risorse in “ricerca e sviluppo” poiché si possono attingere ai risultati della ricerca e all’autorizzazione per la commercializzazione del principio attivo farmacologico originale.

Il prodotto detto “generico” può differire dall’originale solo per la diversità degli eccipienti

Tuttavia, se gli eccipienti del farmaco equivalente sono uguali a quelli del farmaco “di marca” le due confezioni in vendita sono identiche e si deve solamente dimostrare una equivalenza di effetti in vitro (sperimentale)  oltre ad accertarsi che le molecole contenute in questa confezione di “farmaco equivalente” soddisfino i requisiti standard di purezza, qualità, identità e potenza che tutti i farmaci devono avere per legge.

Se invece gli eccipienti presenti nella confezione di “farmaco equivalente” sono differenti da quelli del farmaco “di marca” si deve dimostrare la bioequivalenza con il prodotto “di marca”. E’ necessario quindi dimostrare che la confezione di farmaco “equivalente” e il suo “originale” risultino sovrapponibili per concentrazioni e durata nel tempo del principio attivo nel sangue. Questo avviene perché eccipienti diversi possono influenzare la stabilità, l’assorbimento e la diffusione del farmaco attivo modificando la sua efficacia terapeutica.

Tali valutazioni (detti studi di farmacocinetica), indispensabili per la registrazione e autorizzazione della nuova formulazione farmacologica generica; sono possibili eseguendo studi di biodisponibilità che valutano l’assorbimento e la distribuzione nei tessuti del principio farmacologico attivo.

Farmaci equivalenti o generici

L’importanza della concentrazione plasmatica

Le normative vigenti prevedono di studiare i parametri farmacocinetici con la “curva temporale di concentrazione plasmatica” e la “concentrazione plasmatica massima o al picco”. Un nuovo farmaco viene definito “equivalente” quando, grazie ad una serie di calcoli statistici che usano valutazioni logaritmiche ed all’applicazione di particolari test statistici (detti a 2 code) la differenza di valori tra farmaco “di marca” e “generico” non superano il 12-13%.

A tal proposito, si deve ricordare che tali oscillazioni di biodisponibilità associate o no a diverse risposte terapeutiche possono manifestarsi anche nello stesso soggetto a causa di diverse condizioni di somministrazione del farmaco quali l’ora di somministrazione, la postura, l’uso concomitante di altri farmaci, l’influenza del cibo e/o da altre variabili indipendenti.

E’ inoltre fondamentale ricordare che il principi farmacologici presenti nei farmaci generici, cosi come i farmaci “di marca” devono essere prodotti secondo i criteri  internazionali della “Good Manufactoring Practice” e, come tutti i farmaci, sono sottoposti a continui e periodici controlli dalla autorità competenti anche dopo l’immissione in commercio.

Le prove di bioequivalenza non sono necessarie per i farmaci somministrati per via endovenosa poiché non soggetti ai vari processi di assorbimento intestinale ed eventuale metabolizzazione epatica tipica dei farmaci assunti per via orale.

Rigorose normative internazionale per disciplinari seri controlli di qualità

In conclusione si puoi dire che esistono rigorose normative internazionali che disciplinano il controllo di qualità, la sicurezza e l’affidabilità clinica dei farmaci “generici” che rendono quindi affidabile e sicura tale tipologia di farmaci. Le possibili differenze con le confezioni del farmaco “originale” sono da ascrivere alle diverse molecole usate come eccipienti che potrebbero interferire sugli effetti dell’efficacia farmacologica del principio attivo e/o creare potenziali reazioni di intolleranza o allergiche anche se questa è una possibilità remota in quanto, come detto, gli effetti farmacologici e collaterali inattesi dei farmaci “generici”  vengono testati e costantemente monitorati nell’essere umano.

Bibliografia

  • Guideline on the investigation of bioequivalence. London, 20 January 2010 Doc. Ref.: CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr **
  • US Food and Drug Administration. Orange Book: Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations
  • Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. DL 219/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006- Supplemento Ordinario n. 153
  • Davit BM, et al. Comparing generic and innovator drugs: a review of 12 years of bioequivalence data from the United States Food and Drug Administration. Ann Pharmacother 2009;43:1583-97
  • Current Good Manufacturing Practice for Finished Pharmaceuticals. Title 21 Code of Federal Regulations. Washington, DC: U.S. Government Printing Office. Revised as of April 1, 2012
  • https://aifa.gov.it