Defibrillatore automatico esterno (DAE): uno strumento che salva la vita

Pubblicato il 19 Ottobre 2020 in , da Evasio Pasini

Ogni anno in Italia circa 60.000 persone vengono colte da arresto cardiaco improvviso molto, troppo spesso, mortale. In tale numero dobbiamo sapere che circa il 3.5% dei deceduti per accerto cardiaco sono bambini con meno di 8 anni.

Considerato il tipo di vita sociale che le persone svolgono, molti arresti cardiocircolatori avvengono in luoghi pubblici in presenza di altre persone. Tuttavia solo il 15% dei casi le persone presenti sanno che cosa fare e iniziano le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Tali manovre sono tanto più efficaci quanto più tempestivamente sono attivate. Infatti la percentuale di sopravvivenza aumenta se si iniziano entro 3-5 minuti dall’insorgenza dell’arresto. Di fatto un intervento di pronto soccorso tempestivo e adeguato salva sino al 30% in più delle persone colpite da arresto.

Per salvare tali vite è di fondamentale importanza avere a disposizione un defibrillatore che è l’unico strumento adeguato  in grado di far ripartire il cuore.

Esistono diversi tipi di defibrillatori. Da quelli professionali in dotazione agli ospedali  e utilizzabili solo da personale qualificato a quelli automatici esterni (DAE) che possono essere usati anche da comuni cittadini, purché informato. Il DAE è caratterizzato da una tecnologia che analizza automaticamente  il ritmo cardiaco ed è in grado di stabilire se è necessario o non necessario erogare una scarica elettrica al cuore del paziente con i sintomi dell’arresto cardiocircolatorio.

L’operatore deve solo

  • cercare il luogo dove si trova il DAE,
  • accenderlo,
  • seguire le indicazioni vocali che l’apparecchio stesso fornisce,
  • posizionare le piastre sul torace e
  • comandare la scarica elettrica solo se l’apparecchio dà l’ordine di intervenire.
  • In caso contrario, la “voce” del  DAE dirà che non si deve defibrillare perché l’arresto cardiocircolatorio non è dovuto a condizioni che possono essere interrotte con la scarica elettrica del defibrillatore.

Visto l’importanza “salva vita” del DAE, la sua distribuzione è normata da leggi specifiche.

Il DM 18/03/2011 definisce che tale apparecchiatura deve essere presente in mezzi per il soccorso sanitario, aerei, e navi. Considerato che le possibilità di salvare una vita è legata alla presenza del DAE, la stessa legge dispone di valutare a sua installazione in luoghi molto frequentati (strutture socio-sanitarie, cinema, teatri, stadi, discoteche, centri commerciali, alberghi, ristoranti) o in luoghi isolati difficili da raggiungere quali isole o sentieri di montagna.

Nonostante queste direttive i DAE sono presenti in modo troppo limitato in molte strutture rendendo impossibile un intervento tempestivo.

Pensiamo sia socialmente molto importante diffondere la “cultura” delle defibrillazione precoce con DAE e arrivare ad una auspicabile condizione dove avere a disposizione il maggior numero di defibrillatori automatici esterni sia una realtà per poter salvare più vite umane possibili.

dottor Evasio Pasini

Bibliografia

2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society

Sana M Al-KhatibWilliam G StevensonMichael J AckermanWilliam J BryantDavid J CallansAnne B CurtisBarbara J DealTimm DickfeldMichael E FieldGregg C FonarowAnne M GillisChristopher B GrangerStephen C HammillMark A HlatkyJosé A JoglarG Neal KayDaniel D MatlockRobert J MyerburgRichard L Page

J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 2;72(14):e91-e220.

Sudden cardiac death out of the hospital and early defibrillation         

Marín-Huerta E, Peinado R, Asso A, Loma A, Villacastín JP, Muñiz J, Brugada.

J.Rev Esp Cardiol. 2000 Jun;53(6):851-65.


Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici in ambiente extraospedalieri

E’ stato approvato dall’Assemblea della Camera, e trasmesso al Senato (A.S. 1441), il testo unificato A.C. 181 ed abb., composto da 9 articoli, recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero . Il provvedimento è diretto a favorire ed a disciplinare la dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l’interazione con la rete dell’emergenza territoriale 118, e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l’introduzione di specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria. (30 giugno 2020

L’articolo 1 sancisce, in primo luogo, la finalità della legge, diretta a favorire – nel rispetto delle linee guida di cui all’Accordo del 2003 e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 – la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni:

  • preso le sedi delle  pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)  in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbia servizi aperti al pubblico;
  • negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna,  che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) del D.Lgs n.82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale: la lettera citata fa riferimento ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse -, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

Viene rimesso ad un D.P.C.M. da emanare, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata,  la definizione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione dei DAE nei luoghi e nei mezzi indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai contributi previsti per l’attuazione delle citate disposizioni, e pari 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato per tener conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE effettivamente raggiunto durante il periodo di programmazione di riferimento.

Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche al pubblico.

Viene poi stabilito che per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1  si avvalgono degli strumenti di negoziazione e di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali .
Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti  sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. A copertura dei conseguenti oneri  si provvede,  mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Fatti salvi gli stanziamenti indicati le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dell’articolo in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 2 disciplina l’installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del programma pluriennale di cui all’articolo 1, gli enti territoriali possano adottare propri regolamenti per disciplinare l’installazione nel proprio territorio di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, adeguatamente segnalate. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24, e un’apposita segnaletica deve indicare in maniera univoca e visibile la posizione del dispositivo. E’ data facoltà agli enti territoriali di incentivare, anche attraverso l’adozione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente.
L’articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero). Più in particolare esso, modificando il comma 1 dell’articolo 1 della citata legge, inserisce i defibrillatori automatici – accanto a quelli semi-automatici – nella previsione della disposizione diretta a consentirne l’uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare . Inoltre, con l’inserimento di un periodo aggiuntivo nel comma in esame, esso dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati. Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell’articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all’uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco .
Viene poi modificato il titolo della legge citata inserendo anche il riferimento ai defibrillatori automatici.
L’articolo 4 apporta alcune modifiche all’articolo 7 del D.L 158/2012 , in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche eprofessionistiche .
Con una modifica al comma 11 del citato articolo 7, viene specificato che l’obbligo relativo alla dotazione ed all’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni e negli allenamenti.
Viene poi inserito un comma aggiuntivo, l’11-bis, che introduce l’obbligo per le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso il dispositivo DAE dovrà essere  registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, alla quale dovrà anche essere comunicato, mediante apposita modulistica informatica, la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle piastre deteriorabili.

Viene poi demandato al Ministro della salute il compito di modificare – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge – il decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, recante disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, al fine di adeguarlo alle disposizioni dell’articolo in esame.

Ai sensi dell’articolo 5, inoltre, si prevede l’introduzione dell’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. A tale scopo viene integrato il contenuto del comma 10 dell’articolo 1 della legge 107/2015 (cd. Buona Scuola) che ha previsto iniziative di formazione per gli studenti, presso le medesime scuole, relative alle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale 118 del SSN. Con l’integrazione proposta si specifica che le iniziative di formazione citate devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l’uso del DAE e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell’organizzazione di tali iniziative devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all’età. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

Viene poi previsto che ogni istituzione scolastica provveda autonomamente ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Inoltre, il 16 ottobre di ogni anno, in concomitanza con la “Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare”, le istituzioni scolastiche possono, nell’ambito della propria autonomia,  organizzare iniziative specifiche di informazione sull’arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 6 disciplina  la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazionealla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente. Tale comunicazione deve specificare il numero di dispositivi, le caratteristiche e la loro ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE. A tale fine, per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all’atto della vendita, il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente,sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione dei DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali. Inoltre, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.

I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti .

L’articolo 7 demanda ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118” per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l’emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l’applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente .
Per l’attuazione delle citate disposizioni si provvede nei limiti di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero di economia e finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero della salute .
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 sono tenute ad impartire al telefono, durante la chiamata di emergenza, secondo un protocollo definito dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE, nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l’emergenza .

L’articolo 8 prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni .

Spetta inoltre al Ministero della salute  il compito di promuovere, nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso e delle tecniche salvavita nonché sull’utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Tale attività di informazione e comunicazione costituisce messaggio di utilità sociale ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 150/2000(Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
Per le medesime finalità spetta al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l’obbligo di riservare spazi di informazione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al  Ministero della salute .
L’articolo 9, infine, prevede che nei territori in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute le disposizioni in esame si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza

L’uso del defibrillatore su un ragazzino