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La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) è una valida opzione per avviare un’impresa: la normativa di riferimento è mutata nel tempo, con ultimo aggiornamento il Dl 76/2013 convertito con modificazioni nella legge 99/2013, introducendo anche due nuovi commi (4 e 5) all’art. 2463 c.c.. Per fare chiarezza, è intervenuta la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, mettendone in luce aspetti fondamentali e quadro legislativo vigente.
Varianti Srl
Srl ordinaria a capitale minimo 10.000 euro e, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, conferimento in denaro con almeno il 25% (oltre al sovrapprezzo) versato in caso di costituzione.
Srls con capitale tra 1 e 9.999 euro, conferimenti esclusivamente in denaro versati per intero alla costituzione e clausole inderogabili dal modello standard tipizzato.
Srl a capitale minimo, che è a tutti gli effetti una Srl tradizionale ma costituibile con capitale tra 1 e 10.000 euro, con conferimenti in denaro versati al momento della costituzione.
Sono sempre ammesse le società costituite con atto unilaterale. In tali casi, la disciplina di riferimento coincide nelle varianti di Srl in relazione all’integrale versamento dei conferimenti.
Costituzione Srls
L’atto costitutivo della Srls deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata in conformità al modello standard. La Srls può essere costituita con contratto o atto unilaterale ma solo da persone fisiche, che secondo la normativa vigente non devono essere più in possesso di specifici requisiti anagrafici.
=> Srl Semplificata Unipersonale: la Srls con un solo socio.
L’atto costitutivo deve indicare:
cognome, nome, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
denominazione sociale contenente l’indicazione che si tratta di Srls;
Comune dove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
ammontare del capitale sociale, tra 1 e 9.999 euro, sottoscritto e versato alla data della costituzione all’organo di amministrazione;
attività che costituisce l’oggetto sociale;
quota di partecipazione di ciascun socio;
norme sul funzionamento della società con indicazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, specificando le persone a cui è affidata l’amministrazione (gli amministratori nominati devono essere presenti in sede di costituzione, accettare l’incarico e dichiarare che non sussistono a loro carico cause di decadenza o ineleggibilità);
previsione che l’assemblea dei soci, ove sia richiesta la deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione;
eventuale soggetto incaricato della revisione legale con le precisazioni che seguiranno;
luogo e data di sottoscrizione e della rappresentanza generale della società.
=> Srl a un euro: tutte le regole in dettaglio
Il conferimento, esclusivamente in denaro, deve essere sottoscritto e versato alla data di costituzione all’organo amministrativo (art. 2463-bis, secondo comma, n. 3, c.c.). La Srls può dotarsi di un amministratore unico o di un consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può contenere l’indicazione dell’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale, ancorché il modello tipizzato nulla preveda al riguardo.
A seguito delle modifiche alla disciplina della Srls e alle clausole del modello tipizzato, le partecipazioni societarie in Srls sono trasferibili inter vivos a qualsiasi soggetto che risulti essere una persona fisica.