Da PMI del 21 febbraio
Dal 1° gennaio 2018, per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2018 (legge n. 205/2017), le aziende private possono fruire delle assunzioni agevolate di giovani lavoratori under 35, a patto di rispettare determinati vincoli e requisiti, sia per quanto riguarda i giovani lavoratori che le aziende che li assumono stabilmente.
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Lavoratori: requisiti
In particolare lo sgravio contributivo pari al 50% dei contributi dovuti all’INPS entro il massimale annuo di 3.000 euro per ogni lavoratore assunto con contratto subordinato a tempo indeterminato, anche part-time, spetta ad aziende private e professionisti che assumono giovani nel 2018, purché questi non abbiano compiuto 35 anni. Dal 2019 l’asticella scende a 30 anni.
Come requisito inerente il lavoratore, viene inoltre richiesto che questo non sia mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. La durata dello sgravio contributivo non può superare i 36 mesi complessivi, anche presso più datori di lavoro. Se il lavoratore termina il primo rapporto agevolato a tempo indeterminato prima dei 36 mesi può infatti vedersi riconosciuto il restante periodo agevolabile da un altro datore di lavoro.
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Lo sgravio contributivo diventa totale, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, in caso di assunzione di lavoratori che:
- non abbiano compiuto i 35 anni di età, o indipendentemente dall’età risultino privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- siano residenti in una di queste Regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Datori di lavoro: requisiti
Possono beneficiare dell’incentivo occupazione giovani i datori di lavoro privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.), mentre ne sono escluse le pubbliche amministrazioni. Per fruire del beneficio, l’azienda non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva bei 6 mesi precedenti la data di assunzione agevolata. Anche nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, l’azienda non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore agevolato o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero. L’azienda non deve inoltre avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.
Al datore di lavoro viene inoltre richiesto di:
- essere in regola con i versamenti contributivi;
- non aver riportato condanne o sanzioni definitive per una delle violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro già riportate nell’allegato A al DM 24 ottobre 2007;
- applicare il trattamento economico e normativo scaturente dalla applicazione del CCNL di riferimento;
- rispettare eventuali accordi territoriali e/o aziendali.
Tipologie contrattuali agevolate
Sono agevolabili i contratti di:
- lavoro subordinato a tempo indeterminato (a tutele crescenti), a tempo pieno o part-time, rispettando il limite minimo eventualmente previsto dal CCNL di riferimento;
- in somministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing), a tempo pieno o part-time. In questo caso l’incentivo spetta all’utilizzatore;
- trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
Sono invece esclusi dall’agevolazione:
- i contratti intermittenti a tempo indeterminato;
- il lavoro domestico;
- i contratti a tempo determinato;
- i contratti di apprendistato;
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- le prestazioni autonome occasionali;
- le prestazioni occasionali.
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Ex studenti
L’agevolazione è fruibile in caso di assunzione a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio in caso di studenti che:
- abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno di vari percorsi;
- abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Apprendistato
In caso di apprendistato l’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 12 mesi, sempre nel limite massimo di 3.000 euro, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato al termine del periodo formativo, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione.
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Cumulabilità
Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, per il periodo di applicazione degli stessi, ad eccezione della restituzione del contributo maggiorato in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.