Un settore in espansione, un rapporto delicato: i collaboratori domestici

Pubblicato il 1 Novembre 2018 in , , da Daniela Sanna
collaboratori domestici

UN SETTORE IN ESPANSIONE: I COLLABORATORI DOMESTICI

E’ una tipologia di lavoro che i Legislatori considerano importante e che è soggetto a costanti aggiornamenti. Negli ultimi anni sono comparse regole per contrastare il fenomeno del lavoro nero, strumenti di pagamento più snelli per queste prestazioni, un nuovo Contratto Collettivo e recentemente anche un “cassetto previdenziale” loro dedicato.

CHI SONO?

Si definiscono collaboratori domestici tutti coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per soddisfare le necessità della vita familiare del loro datore di lavoroAll’interno di questa macro categoria rientrano le colf (i lavoratori, cioè, che svolgono le attività di gestione della casa in senso ampio curandone ligiene e l’ordine), le badanti, le baby sitter, i cuochi, le governanti, i camerieri e in generale appunto tutti quei soggetti che operano all’interno della vita di una famiglia, svolgendo dei servizi per la gestione delle esigenze di vita dei suoi componenti.

Per il vero rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.

Attenzione però non sono considerati lavoratori domestici:

gli addetti alla pulizia di uffici e stabili perché le loro prestazioni non sono dirette al servizio della persona e della famiglia

le persone alla pari (studenti) che offrono prestazioni limitate di lavoro in cambio della ospitalità. Se però gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro sono preminenti allora rientrano nella normativa che stiamo trattando

coloro che assistono minori portatori di handicap e svolgono la loro attività fuori dall’ambiente familiare in collaborazione ad esempio con l’insegnante di sostegno.

Per tale attività svolta in maniera continuativa il datore di lavoro deve mettere in regola il lavoratore con regolare contratto e versare i relativi contributi INPS dal momento della apertura della posizione assicurativa fino alla cessazione.

Lavoro svolto da parenti e affini soggiace alla normativa sul diritto del lavoro domestico?

Il lavoro svolto da parenti o affini del datore di lavoro o da persone legate allo stesso da un vincolo affettivo, si presume prestato a titolo gratuito e quindi non è sottoposto alla normativa sul diritto del lavoro domestico. Si può superare la presunzione di gratuità con la prova della esistenza degli elementi della subordinazione e della esistenza di una retribuzione.

In particolari ipotesi (art. 1 c.3 DPR n. 1403/1971) è previsto che il lavoro domestico di assistenza svolto gratuitamente faccia sorgere l’obbligo per l’assicurazione per l’invalidità e vecchiaia quando è svolto a favore di invalidi di guerra, di invalidi per causa di servizio o del lavoro se percepiscono un’indennità di accompagnamento, di mutilati o invalidi civili, ciechi civili, di sacerdoti secolari di culto cattolico, di componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare

Chi può essere assunto?

Possono essere assunti i cittadini italiani, comunitari (in possesso di codice fiscale, documento di identità in corso di validità e tesserino sanitario – che viene rilasciato dall’ASL- e cittadini non extracomunitari.

Per questi ultimi se sono già soggiornanti in Italia è sufficiente che siano in possesso di un permesso di soggiorno valido anche ai fini dello svolgimento di attività lavorativa. I datori di lavoro devono trasmettere all’Inps le Comunicazioni obbligatorie di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro attraverso le procedure online;

Più complessa è la situazione se si intende assumere un lavoratore non comunitario non ancora soggiornante in Italia. In questi casi è previsto un procedimento molto articolato che prevede il rilascio di un apposito nulla osta dal Ministero dell’Interno a seguito di domanda del datore di lavoro online attraverso il sito predisposto dal Ministero (www.interno.it). Il datore di lavoro, peraltro, deve comunque impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro dal lavoratore nel suo Paese e ad offrire un alloggiamento adeguato al lavoratore. Sarà poi obbligato a comunicare tutte le variazioni del rapporto di lavoro alle autorità competenti.
Una volta ottenuto il nulla osta questo viene trasmesso alle autorità consolari italiane nel Paese di provenienza del lavoratore presso le quali il lavoratore straniero deve presentarsi per recuperare il visto di ingresso. Una volta entrato in Italia egli dovrà presentarsi entro otto giorni presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura dove dovrà sottoscrivere il contratto di soggiorno e la richiesta di permesso di soggiorno che gli verrà poi consegnato a cura della Questura unitamente a una copia della Carta dei Valori e una guida alle leggi sull’immigrazione predisposta dal Ministero dell’Interno (“In Italia in regola”), tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero

Come va fatto il contratto di lavoro?

Il contratto di lavoro domestico non deve necessariamente essere stipulato in forma scritta anche se è sempre opportuno utilizzare un atto scritto per potere così dimostrare il tenore degli accordi nel caso in cui, in un secondo momento, dovessero sorgere delle contestazioni.
Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro nel quale andranno indicati la data di inizio del rapporto, la durata del periodo di prova, esistenza o meno della convivenza (totale o parziale), durata dell’orario giornaliero, retribuzione pattuita e tutti gli altri elementi indicati nel contratto collettivo. Le parti dovranno scambiarsi la lettera di assunzione firmata da entrambi.

Il contratto nazionale di lavoro vigente prevede numerose categorie per l’inquadramento di questi lavoratori, a seconda del livello di istruzione e del grado di professionalità richiesto. Nello specifico:

  • categoria A: con meno di 12 mesi di esperienza (non addetti alla persona) – addetto agli animali o aree verdi;
  • categoria A super: addetto alla compagnia (solo persone autosufficienti) –anche baby sitter saltuaria in occasione di assenza temporanea dei familiari;
  • categoria B: colf generico polifunzionale o baby sitter custode o cameriere o giardiniere o autista o operaio qualificato;
  • categoria B super: assistente a persone autosufficienti, comprese attività connesse a vitto e pulizie domestiche;
  • categoria C: cuoco, compreso per approvvigionamento materie prime;
  • categoria C super: assistente a persone non autosufficienti, comprese attività per vitto e pulizie;
  • categoria D: maggiordomo, governante, capo cuoco, istitutore con requisiti professionali;
  • categoria D super: (come C super ma, in possesso di titolo di studio specifico) mansioni di  gestione e coordinamento.

Come formalizzare il contratto di lavoro?

L’obbligo di comunicare l’assunzione, la cessazione, la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro domestico si assolve con la presentazione di dette comunicazioni attraverso contact center o servizi online direttamente all’INPS. La comunicazione di assunzione va trasmessa entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro La comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione va trasmessa entro 5 giorni dall’evento. A questo punto l’INPS trasmette le comunicazioni ai Servizi per l’impiego, all’INAIL ed alla Prefettura e spedisce la lettera di accoglimento della denuncia di assunzione al datore di lavoro con le istruzioni relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Cosa succede se ci si dimentica di inviare la comunicazione nei termini?

Si incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00 per ogni lavoratore interessato (ex art. 19, c.3, D. Lgs. n. 276/2003)In caso di mancata iscrizione del lavoratore domestico all’INPS, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili previste contro il lavoro nero.

E se si comunica l’assunzione in ritardo?

Se la comunicazione avviene entro un anno – fatte salve le sanzioni comminate dalla Direzione Provinciale del Lavoro – l’Inps applica le sanzioni civili come stabilito dalla legge 388/2000 ai trimestri pagati in ritardo. In caso di iscrizione con ritardo superiore ad un anno, ai trimestri oltre l’anno vengono applicate le sanzioni così come previste dalla legge 388/2000 art 116 comma b).

Cosa succede se si pagano i contributi in ritardo?

Il versamento tardivo dei contributi, in presenza di iscrizione regolare, comporta l’applicazione delle sanzioni civili così come stabilito dalla legge 388/2000. Il tasso è quello vigente al momento del pagamento.

Si può annullare la denuncia di assunzione?

Si entro i 5 giorni dalla data indicata come inizio del rapporto di lavoro. Oltre tale termine deve essere data comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro

Bisogna comunicare eventuali variazioni di orario e/o retribuzione?

Sì, è onere del datore di lavoro e l’aggiornamento di tali dati è indispensabile per il calcolo corretto dei contributi da versare

C’e’ un limite all’invio di comunicazioni?

Le variazioni relative all’orario e alla retribuzione sono soggette al limite massimo di 2 comunicazioni al trimestre. Non ci sono limiti invece alle comunicazioni che non hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare

Come viene disciplinato il rapporto?

Al di fuori dai casi in cui il datore di lavoro inquadri i propri collaboratori domestici nelle forme lavoro occasionale accessorio, il rapporto che si instaura è un rapporto di tipo subordinato, anche eventualmente a tempo determinato.
Valgono quindi le regole ordinarie stabilite dalla legge così come integrate dal contratto collettivo nazionale di categoria.

L’art. 5, Legge n. 339/1958 distingue il personale domestico in lavoratori con mansioni impiegatizie (maggiordomi, precettori, governanti, bambinaie diplomate) e prestatori d’opera manuale (cuochi, giardinieri, domestiche)

La retribuzione, oltre che in denaro può comprendere anche elementi in natura, quali vitto ed alloggio, e deve essere corrisposta a periodi non superiori al mese. La paga oraria minima dal 1 gennaio 2018 è pari a euro a 5,72.

Agli addetti ai servizi domestici è dovuta la tredicesima mensilità di importo uguale ad una mensilità di retribuzione in denaro da corrispondersi nel mese di dicembre. La gratifica matura anche durante le assenze per malattia, infortunio, malattia professionale e maternità nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Se il servizio prestato è inferiore all’anno, spettano tanti dodicesimi della tredicesima quanti sono i mesi lavorati

L’orario di lavoro è regolamentato dal contratto collettivo di categoria

Riposo settimanale: se il dipendente lavora per almeno 4 ore giornaliere ha diritto, fatte salve condizioni di maggior favore stabilite in sede contrattuale, ad un riposo settimanale di una giornata intera , coincidente di regola con la domenica o a due mezze giornate di cui una coincidente nella domenica

Festivitàper festività infrasettimanali il lavoratore ha diritto ad un permesso di mezza giornata

Ferie: il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di  26 giorni lavorativi su base annua

Congedo matrimoniale: spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario oltre il corrispettivo in natura vitto ed alloggio.

Malattia e infortunio: in caso di malattia o infortunio il contratto collettivo di categoria stabilisce il periodo di conservazione del posto di lavoro, superato il quale il datore di lavoro ha facoltà di recedere dal contratto.

Maternità e paternità: i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto al congedo di paternità e maternità (5 mesi in totale), ivi compreso il trattamento economico e normativo . In particolare le lavoratrici ed i lavoratori hanno titolo durante il periodo di astensione obbligatoria all’indennità corrisposta dall’INPS a conservare il posto di lavoro, all’astensione dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della retribuzionepari all’80 %se nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico o in alternativa se nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.

Estinzione del rapporto di lavoro: si estingue per interruzione del periodo di prova, recesso per volontà delle parti, licenziamento, dimissioni, morte del lavoratore, morte del datore di lavoro

TFR: in ogni caso di cessazione del rapporto il lavoratore ha diritto al trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni percepite, comprensive di eventuale indennità di vitto ed alloggio ed il totale diviso per 13,5