Validità del testamento olografo, un atto legale completamente “fai da te”

Pubblicato il 30 Gennaio 2019 in , , da Daniela Sanna
validità testamento olografo

La validità del testamento olografo è garantita su qualsiasi pezzo di carta, di qualsiasi qualità, dimensione e colore. E può essere scritto anche su materiali diversi

 Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a capire cosa significa fare testamento, chi sono gli eredi, cosa è un legato, ….

Entriamo oggi nel merito dei vari tipi di testamento previsti dal nostro Ordinamento e vediamo quali sono le caratteristiche di ognuno.

Innanzitutto va detto che una stessa persona può redigere un numero infinito di testamenti e che tutte le disposizioni non successivamente revocate rimangono valide. La data deve essere sempre presente; in sua assenza vi è l’annullabilità.

La legge è attenta nel disciplinare la forma del testamento; il motivo di questo rigore risiede nel fatto che le disposizioni testamentarie affiancano, e talvolta sostituiscono, quanto la legge avrebbe previsto per la successione. Così si delineano tre forme di testamento.

  1. Testamento pubblico: atto con cui il notaio trascrive le dichiarazioni di ultima volontà, in presenza di due testimoni e sottoscritto dal testatore (ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni).
  2. Testamento segreto: atto redatto di pugno dal testatore nel rispetto delle forme del testamento “olografo” senza testimoni e successivamente consegnato a un notaio in presenza di due testimoni.
  3. Testamento olografo: si tratta del “testamento fai da te”, scritto e sottoscritto dal testatore.

La forma più semplice è il testamento olografo che può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole. Può essere scritto anche su marmo o pietra, ma non può essere scolpito, perché perderebbe le caratteristiche delle calligrafia del testatore.
Se non è sufficiente un foglio di carta, se ne possono usare di più purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro, meglio se numerati. Ogni foglio deve portare la data e la firma del testatore.

Il testamento olografo può essere redatto anche in forma di lettera: il testatore, su un foglio di qualunque tipo, scrive interamente di suo pugno le proprie disposizioni, apponendovi la data e la firma.

Primo requisito, testo autografo

Il primo requisito è dunque l’autografia, questo significa che la grafia del lasciato deve essere direttamente riconducibile a quella del testatore.

Dunque non basta che il testamento sia stato scritto a macchina e firmato in calce, perché secondo la legge questo non comprova che il testatore abbia letto quanto scritto. Ma non solo la grafia del testatore deve essere riconoscibile, vi è anche la necessità che siano riportate formule che attestino la piena volontà del redattore.

Un esempio di testamento olografo valido dunque non potrà mancare di formule quali: “Voglio che questo sia il mio testamento” oppure “Nel pieno delle mie facoltà mentali”.

Il testamento non può essere scritto da nessun altro se non dal testatore, il quale ha comunque facoltà di farsi consigliare da un consulente.

Secondo requisito, la firma del testatore

Il secondo requisito è la sottoscrizione, ossia la firma del testatore. Di solito vengono riportati nome e cognome del redattore del testamento, ma sono altrettanto validi vezzeggiativi e pseudonimi che indichino però, con certezza, la persona del testatore.

La sottoscrizione, come suggerisce il nome, deve essere posta in calce al documento: se questo requisito non viene seguito il testamento risulta non valido.La sottoscrizione, posta alla fine delle disposizioni, deve contenere nome e cognome del testatore, oppure uno pseudonimo che lo individui con certezza

Validità del testamento olografo: terzo requisito, la data

Il terzo requisito è la data che serve sia a stabilire se il testatore fosse in grado di intendere e di volere al momento della redazione del lascito sia, in caso di scritture successive, a stabilire cronologicamente quale sia l’ultimo lascito che revoca le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.

Risulta inoltre evidente che ricostruire le “reali” volontà, operando un complicato raffronto fra le diverse parti di atti successivi, porta a difficoltà interpretative notevoli, pertanto è sempre buona norma esordire, in apertura del testamento più recente, con qualche frase del tipo:

 ”Revocata ogni precedente disposizione testamentaria …

Per redigere un testamento olografo non è necessaria la presenza di un Notaio e nemmeno di testimoni.

Una volta scritto il testamento come lo conservo?

Chi redige un testamento olografo può conservarlo a propria cura ove egli ritenga, senza darne comunicazione ad alcuno. Per timore che il testamento possa andare smarrito o essere sottratto, molti testatori preferiscono affidare il proprio testamento a una persona di propria fiducia o meglio depositare il proprio testamento olografo presso un Notaio.

Qualora il testamento olografo sia depositato presso un Notaio, la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.

Il deposito di un testamento olografo presso un Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno è infatti titolato a chiedere il deposito di testamenti altrui.

Al fine di evitare che il proprio testamento venga sottratto o peggio falsificato, si consiglia sempre di lasciarlo in custodia a una persona di fiducia o a un notaio (che si occuperà anche della sua pubblicazione dopo il decesso del testatore).

Testamento olografo: quanto costa?

Oltre a essere una delle forme più semplici per l’espressione delle proprie volontà successorie, la redazione di un testamento olografo è anche la più economica. Infatti, come abbiamo visto dall’analisi dei requisiti, non c’è alcun costo da sostenere per renderlo valido.

Tuttavia, spesso chi scrive un testamento olografo decide di conservarlo da un notaio, visto che tenerlo a casa può essere rischioso poiché c’è la possibilità di perderlo. Per depositare il testamento dal notaio, però, è previsto un costo.

L’importo naturalmente dipende dalla tariffa del notaio a cui ci si rivolge; solitamente per il deposito non si superano mai i 500€.

Un’altra possibilità è quella di conservarlo presso una cassetta di sicurezza in banca, ma in questo caso il costo potrebbe essere ben maggiore.

Facciamo degli esempi di validità del testamento olografo

 

Io sottoscritto………………………………

nato a……………… il ……………


nel pieno possesso delle mie capacità mentali, con il presente testamento revoco ed annullo ogni mia precedente disposizione e …………

oppure

nel pieno possesso delle mie capacità mentali con il presente testamento nomino erede universale di tutti i miei beni presenti e futuri il signor / la signora ………………………

nomino mia moglie …………………, mio figlio …………………, etc., eredi universali dei miei beni.

oppure

nomino mia moglie usufruttuaria di tutti i miei averi e proprietari i miei figli.

oppure

lascio a mio figlio …………… in usufrutto e alla di lui figlia ………………… in nuda proprietà, l’appartamento sito in ……………… a ……………, composto di …………………………

Data …………

Firma del testatore

 

Testamento olografo: nullità e annullabilità

Va poi fatta una differenza tra il testamento nullo e quello annullabile.

Nel primo caso si tratta di testamenti che presentano gravi difformità e dunque il testamento è come se non fosse mai stato redatto e non produce alcun effetto. Esempi di gravi difformità sono:

  • vizi di forma essenziali: mancanza o insufficienza della firma;
  • disposizione a favore di beneficiari indicati in modo generico, cioè in modo da non poter essere identificati;
  • testamenti reciproci (con un unico testamento due soggetti dispongono l’uno a favore dell’altro);
  • testamento con il quale si rimette all’arbitrio del terzo l’indicazione dell’erede;
  • disposizioni illecite.

Se invece si è in presenza di un testamento con difformità meno gravi, questo produce gli effetti a cui era diretto, ma questi possono essere annullati con l’azione di nullità. Ecco gli esempi di cause di annullabilità:

  • difetti di forma minori rispetto a quelli che determinano la nullità (per esempio l’incompletezza della data);
  • incapacità di agire del testatore;
  • errore, violenza e dolo che hanno spinto il testatore a disporre a dei propri beni.

Si può impugnare un testamento ogni qualvolta lo si ritenga necessario e senza limiti di tempo.