La Commissione europea ha annunciato oggi un pacchetto di misure destinate a garantire ai passeggeri del trasporto aereo maggiori diritti in materia di informazione, assistenza e imbarco su un volo alternativo quando rimangono a terra. Al contempo sono previste procedure di reclamo e misure di applicazione più efficaci affinché i passeggeri possano effettivamente esercitare tali diritti.
La proposta fa luce su aspetti poco chiari di natura giuridica e, ove necessario, introduce nuovi diritti.
Il Vicepresidente Siim Kallas ha dichiarato: “È molto importante che i diritti dei passeggeri non esistano solo sulla carta. Dobbiamo essere sicuri di poterne beneficiare nei momenti più importanti, quando si verificano problemi. Per i passeggeri rimasti a terra la priorità assoluta è rientrare a casa e quindi la proposta si concentra sull’informazione, sull’assistenza e su una valida alternativa di viaggio. L’obiettivo è portare i passeggeri dove desiderano nel più breve tempo possibile, dando alle compagnie aeree il tempo necessario per risolvere i problemi“.
La proposta aggiorna i diritti dei passeggeri in quattro ambiti fondamentali:
1. Chiarimento degli aspetti poco chiari: diritto a ricevere informazioni sui voli cancellati o in ritardo; circostanze eccezionali; diritti relativi ai ritardi prolungati e ai ritardi in pista; piani di emergenza; diritto all’imbarco su un volo alternativo e diritti relativi alle coincidenze.
2. Nuovi diritti: in caso di riprogrammazione del volo, di errori ortografici nei nomi, di danneggiamento del bagaglio e in merito agli obblighi di trasparenza relativi al bagaglio a mano e al bagaglio imbarcato.
3. Applicazione, procedure di reclamo e sanzioni: potenziamento del controllo sui vettori aerei da parte delle autorità nazionali ed europee (monitoraggio e indagini comuni); migliore gestione dei reclami e applicazione dei diritti individuali (compreso l’obbligo per le compagnie aeree di rispondere ai reclami entro due mesi); insolvenza.
4. Oneri finanziari sproporzionati: limiti all’assistenza, limiti per le operazioni regionali, condivisione dell’onere economico.