In vacanza si può viaggiare sicuri, con le giuste tutele

Pubblicato il 9 Luglio 2024 in , , da Daniela Sanna
Vacanze

E’ tempo di vacanze e si confida sempre che nulla interferisca con i programmi ma non sono rari i casi in cui i viaggi potrebbero subire un cambio di programma o venire addirittura annullate. Un’assicurazione viaggi permette di stare sereni, ma è ancora più utile conoscere nel dettaglio cosa accade quando un viaggio viene annullato

E’ arrivato il tempo delle vacanze e si confida sempre che nulla interferisca con i programmi ma non sono rari i casi in cui i viaggi potrebbero subire un cambio di programma o venire addirittura annullate. Un’assicurazione viaggi certamente potrebbe permettere di stare sereni, ma è ancora più utile conoscere nel dettaglio cosa accade quando un viaggio viene annullato. Prima di partire è sempre consigliabile acquisire informazioni possibili sul Paese che si intende visitare, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Nel caso di organizzatori esteri è necessario osservare le informazioni fornite dai rispettivi ministeri degli esteri.

Viaggiare Sicuri è il portale ufficiale della Farnesina che ogni italiano dovrebbe consultare quando ci sono periodi pandemici o crisi globali. Il sito fornisce informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri e in particolare quelle relative alle condizioni e agli eventuali rischi per l’incolumità di coloro che intraprendono viaggi all’estero.

Annullamento delle vacanze

Cosa succede, ad esempio, se dopo aver prenotato una vacanza si verifica una situazione non conosciuta e non prevista dall’agenzia di viaggi o dal tour operator al momento della prenotazione? In tal caso – si dice – che il viaggio è stato annullato per cause di forza maggiore.

Cosa sono queste non meglio precisate cause di forza maggiore? La Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, recepito dal D.Lgs.62/2018  definisce queste cause come quelle “circostanze inevitabili e straordinarie” cioè tutte quelle situazioni considerate fuori dal controllo delle parti (tour operator e viaggiatore) e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure, ovvero:

  • i conflitti armati
  • i gravi problemi di sicurezza quali atti terroristici, rivolte, sommosse popolari, ecc.
  • i rischi significativi per la salute umana (ad es. il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio)
  • le calamità naturali come inondazioni, terremoti o condizioni meteorologiche che impediscono di viaggiare in modo sicuro verso la destinazione o di godere appieno dei servizi (alloggio, escursioni, ecc.)

Quali sono i diritti del viaggiatore?

Quando un viaggio viene annullato per cause di forza maggiore si applica l’art. 1463 del codice civile relativo all’ “impossibilità totale”, il quale prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non  può chiedere la controprestazione, e deve  restituire  quella  che  abbia già  ricevuta,  secondo   le   norme   relative   alla   ripetizione dell’indebito”.

In sostanza, se il viaggiatore, che ha già pagato in parte o totalmente il viaggio, non può partire per un fatto che non dipende dalla sua volontà, ha diritto a vedersi risarcito di quanto speso. In caso di annullamento delle vacanze per “causa di forza maggiore” il viaggiatore, quindi, ha diritto al rimborso integrale di quanto versato a titolo di acconto o di quota di partecipazione, senza l’applicazione di alcuna penale di recesso.

In alternativa, il consumatore può chiedere di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo (o qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo). Inoltre, se il tour operator e/o l’agenzia viaggi lo hanno informato senza ritardo prima dell’inizio delle vacanze, il viaggiatore non ha diritto ad alcun risarcimento danni.

Se la causa di forza maggiore (l’alluvione, il terremoto, ecc.) si è avuta quando il viaggiatore era già sul posto, allora il tour operator deve sostenere i costi relativi al soggiorno del proprio cliente, ove possibile di categoria equivalente per un periodo non superiore a tre notti. Questa limitazione, però, non si applica alle persone con mobilità ridotta, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, a patto che il tour operator o l’agenzia viaggi abbiano avuto comunicazione delle loro condizioni ed esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del viaggio.

Annullamento vacanze causa malattia

La Corte di Cassazione con sentenza del 2018 (la numero 18047) ha chiarito che, qualora un viaggiatore abbia acquistato un pacchetto turistico all inclusive da una compagnia viaggi, ha diritto alla restituzione della somma versata al tour operator nel caso in cui debba rinunciare al viaggio per colpa di una improvvisa malattia. Tale diritto si applica anche se il turista non ha acquistato una polizza aggiuntiva che si prefigge lo scopo di tutelarlo da eventi imprevedibili quali, appunto, un malore che non gli permetta di partire.

La giurisprudenza italiana è dunque chiara: se le vacanze saltano a causa di forza maggiore non prevedibile e in alcun modo addebitabile a una colpa o intenzione del viaggiatore, il contratto deve essere risolto e il denaro versato dal consumatore restituito allo stesso. Il tutto senza il pagamento di penali e senza la necessità di un’assicurazione ad hoc per questo genere di eventi. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione, dunque, può essere invocata non solo dal tour operator ma anche da chi di quel viaggio dovrebbe godere. Il diritto al risarcimento non spetta, naturalmente, per un raffreddore o per una leggera influenza. Per poter annullare un viaggio causa malattia è necessario che la malattia sia talmente grave da rendere oggettivamente impossibile la partenza del viaggiatore e che sia provabile e attestabile con un certificato medico.

La Corte dell’Unione Europea, durante la Causa C-407/21, ha stabilito che, qualora il viaggio venga annullato per causa di forza maggiore (malattia provata compresa), il tour operator dovrà rimborsare il viaggiatore con il denaro e non con un voucher – come successo in molti casi durante il periodo covid – da poter utilizzare per futuri viaggi, tenendo così ancorato il viaggiatore all’organizzatore del viaggio.

Come ottenere il rimborso biglietto aereo non utilizzato

Cosa succede, invece, se si è prenotato in autonomia molto tempo prima e non si riesce a partire per una malattia improvvisa, un incidente o un problema imprevisto? Anche in questo caso è il Codice della navigazione, riformulato dal Decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005 a pensare di tutelare i diritti dei viaggiatori quando, all’articolo 945, recita: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato”.

Il viaggiatore ha il diritto di richiedere il rimborso del biglietto aereo non utilizzato e di ricevere l’intera somma versata: di solito, infatti, le uniche spese a cui si ha diritto per un qualsiasi viaggio non goduto sono quelle aeroportuali.

E’ bene sapere che per legge, infatti, non esistono biglietti non rimborsabili e qualora l’utente sia impossibilitato a usufruire del volo per motivi eccezionali e non prevedibili come una calamità naturale, una malattia improvvisa, il furto dei documenti di viaggio e così via, la compagnia è tenuta a effettuare il rimborso del costo dell’intero biglietto. Lo stesso vale nei casi in cui, a seguito della cancellazione o del ritardo del volo, l’utente non voglia usufruire di voli sostitutivi.