La situazione di emergenza da Corona virus , diffusa non solo nel nostro Paese, ha gettato tutti nel panico. Lo Stato ha adottato misure rigide per contenere il diffondersi della pandemia. Ricordiamo tutti le autocertificazioni, i giorni del lock down: strade deserte, locali chiusi, farmacie costrette a distribuire medicinali con la serranda chiusa, il crollo dell’inquinamento con il conseguente riscatto della natura.
- Ma è legale tutto questo? fino a dove può spingersi il potere dello Stato di fronte a un’emergenza sanitaria? Si può limitare la libertà individuale in caso di emergenza sanitaria al punto da costringere una persona a stare chiusa a casa? Si possono obbligare i cittadini alla quarantena?
Partendo dal dato normativo, scopriamo subito che la nostra Costituzione all’art. 32 sancisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” . Secondo la Costituzione cioè il diritto a stare in salute non appartiene solo al singolo individuo, ma alla società intera . Il comma 2 del medesimo articolo prosegue recitando che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” .
Ne consegue che colui che risulta affetto da patologia particolarmente contagiosa potrà essere eccezionalmente costretto dalla legge a subire un trattamento sanitario obbligatorio, cioè a sottostare a una terapia medica anche contro la sua volontà. Il trattamento sanitario obbligatorio è giustificato proprio dall’esigenza di evitare che la malattia da cui è affetto l’individuo non possa contagiare anche altre persone.
Ricorderete il caso dell’ imprenditore di Vicenza, che, dopo aver contratto il virus nei Balcani, sapendo di essere positivo, ha continuato a uscire e vedere persone, contagiando cinque persone e causando l’isolamento di quasi un centinaio. Ricoverato in condizioni medio-gravi, in un primo momento ha rifiutato le cure. Il governatore del Veneto ha trovato nel TSO la possibile risposta per il ricovero coatto dei pazienti più gravi affetti da Sars-CoV-2 che rifiutano di seguire i protocolli.
Dunque, attualizzando la norma costituzionale, possiamo affermare che la persona malata di Coronavirus potrà essere costretta a determinate cure anche contro la sua volontà.
2. Si può limitare la libera circolazione?
Quanto appena detto nel precedente paragrafo ci fa comprendere l’importanza della tutela della salute pubblica, ma per rispondere alla domanda è ancora una volta il dato costituzionale che ci viene in aiuto. L’art. 16 della Costituzione recita “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza“
Dunque, la legge può prevedere casi in cui la libertà di circolazione di un cittadino possa essere ristretta fino a essere annullata del tutto, come avviene oggi per le persone costrette a stare a casa per il Coronavirus.
La legge conferisce al Ministro della Salute il potere di emettere ordinanze urgenti, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più Regioni.
Proprio in ragione dell’emergenza Coronavirus, il ministro della Salute, con proprio provvedimento, ha stabilito l’obbligo di permanenza domiciliare per tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, avessero fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall’epidemia di Coronavirus, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Quindi la risposta alla domanda “si può limitare la libera circolazione? ” è evidentemente positiva: non solo la persona affetta da Covid-19 può essere costretta a sottostare a determinati trattamenti medici (isolamento in ospedale, somministrazione di determinati medicinali, ecc.), ma può anche essere obbligata a stare chiusa a casa.
3. Lo Stato può obbligare alla quarantena?
Da quanto sopra emerge che in caso di emergenza per covid 19, lo Stato può obbligare una persona a stare chiusa in casa. In particolare l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito alcune istruzioni:
– “il soggetto positivo al coronavirus deve rimanere in isolamento al proprio domicilio, mantenendosi a debita distanza dai propri familiari, possibilmente rimanendo in una stanza – senza ricevere visite (oppure riducendole al lumicino per necessità) – che deve essere ben areata.
– I suoi familiari, se in buona salute, devono soggiornare negli altri locali della casa, mantenendo dall’infetto almeno un metro di distanza e ovviamente, in caso di coniugi, dormire in letti separati”;
– in caso di isolamento domiciliare raccomanda “di sospendere la raccolta differenziata, per evitare l’accumulo di rifiuto e il proliferare del coronavirus”.
4. Cosa succede se si violano le norme sulla quarantena?
Il Governo con il d.l. n. 19/2020, pubblicato in G.U. del 25 marzo 2020, ha introdotto una nuova stretta contro le violazioni delle norme per prevenire il coronavirus: se le autorità non riscontrano un reato più grave, scatta l’articolo 650 CP che prevede da un minimo di 400 euro a un massimo di 3.000 euro. L’ammontare viene aumentato di un terzo dell’importo se il cittadino viene fermato a bordo di un’auto. Non è previsto il fermo amministrativo del mezzo. In caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
5. Per chi, invece, è tenuto ad osservare una quarantena obbligatoria perché positivo, positivo asintomatico o semplicemente familiare di una persona positiva?
In questo caso la situazione si fa indubbiamente più grave. La persona oltre a compromettere la propria salute e quella dell’intera collettività contribuisce anche al collasso del Sistema Sanitario. Nel caso in cui in cui un positivo al Coronavirus violi la quarantena obbligata si configura il reato di cui all’articolo 650 codice penale al quale viene ancorato anche l’art. 452 ovvero delitti colposi contro la salute pubblica, che prevede una reclusione da 1 anni a 5 anni.