La denuncia di successione è una dichiarazione degli eredi nella quale si ricostruisce il patrimonio del defunto, comprensivo di tutti i beni, mobili e immobili, appartenuti allo stesso. Da qui aliquote di pagamento ed esenzioni
L’imposta di successione ha avuto in Italia una storia travagliata: dall’Unità d’Italia a oggi si sono succeduti una settantina di provvedimenti in materia di tassazione dei beni ereditari. Nell’ordinamento italiano, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 346 del 1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni). Nel 2000 l’imposta è stata ridotta dal governo Amato e poi abolita con il secondo governo Berlusconi (articolo 13 della legge 383/2001, in vigore dal 25 ottobre 2001). Nel 2006, infine, il decreto legge n. 262 ha reintrodotto nuovamente tale tassa, in base alla quale entro un anno dalla morte del defunto, gli erede o i legatari devono presentare la denuncia di successione, pena il pagamento di una sanzione.
La denuncia di successione non è altro che una dichiarazione degli eredi nella quale si ricostruisce il patrimonio del defunto, comprensivo di tutti i beni, mobili e immobili, appartenuti allo stesso. Proprio sulla base di tale dichiarazione si calcola l’imposta di successione dovuta da ciascun successore. Sono previsti però dei casi di esenzione dalla presentazione della dichiarazione come pure dei casi di esenzione dal pagamento della imposta.
Esenzione dalla tassa di successione
Si può essere esentati da presentare la dichiarazione di successione quando concorrano, contemporaneamente, tre requisiti:
- il patrimonio ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari
- il valore del patrimonio ereditario attivo non supera 100.000 euro (in virtù del Decreto legislativo n. 175 del 2014 – cd. Decreto semplificazioni – che ha aumentato il limite di valore da 25.000 a 100.000 euro)
- l’eredità viene devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta (ovvero figli o figli dei figli).
Solo qualora vi è tale situazione, è possibile non presentare la denuncia di successione senza che l’Agenzia delle Entrate possa comminare alcuna sanzione. Vi sono, poi, dei beni che non devono essere inseriti nella denuncia di successione perché non concorrono a formare l’attivo ereditario. Questi beni sono:
- I beni culturali, ovvero quei beni soggetti a vincolo come beni di pregio architettonico, storico o culturale
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità lavorative
- i beni mobili registrati al PRA (Pubblico registro automobilistico)
- i crediti per i quali si è iniziato un giudizio non ancora conclusosi con sentenza
- i crediti verso lo Stato non ancora riconosciuti dall’Ente preposto
- i titoli dello Stato, ovvero i buoni del Tesoro, siano essi ordinari o pluriennali, e i certificati di credito.
L’esenzione all’imposta di successione riguardano anche le quote sociali aziendali o rami di azienda a favore del coniuge e degli eredi in linea retta (art.3 d.leg.von. 346/1990) a patto che gli aventi diritto proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e che rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
L’esenzione all’imposta di successione riguarda inoltre le polizze vita, i terreni agricoli e gli enti ecclesiastici e e le Onlus. Infine l’esenzione dell’imposta di successione comprende le associazioni che non perseguano scopi di pubblica utilità a condizione che il de cuius precisi che il patrimonio venga destinato dall’associazione a finalità di pubblica utilità e che entro cinque anni l’associazione dimostri di aver utilizzato i beni ricevuti in eredità per le finalità predette.
In assenza di tali requisiti tutti gli eredi del de cuius sono soggetti a tassazione e hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione (anche online, dal gennaio 2017). Competente a ricevere la dichiarazione di successione è l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto.
Le spese per la successione
Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono previste dall’art. 2, c. 48, del D.L. 262/2006 e sono:
- il 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
- il 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- il 6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto, senza alcuna franchigia
- l’8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto, senza alcuna franchigia.
La quota è esente da imposta di successione per portatori di handicap grave pari a €.1.500.000,00 (non cumulabile con le esenzioni precedenti).
Tali imposte vengono liquidate da Agenzia Entrate a seguito della presentazione della dichiarazione di successione.
Imposte ipotecarie e catastali
È bene ricordare che prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione e al pagamento, utilizzando il modello F23, dei alcuni tributi: l’imposta ipotecaria, l’ imposta catastale, l’ imposta di bollo, la tassa ipotecaria (per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente).
Tali imposte colpiscono i beni immobili. L’imposta ipotecaria si calcola sul 2% del valore degli immobili (con un importo minimo pari a 200 euro) e l’imposta catastale si calcola sull’1% del valore degli immobili (minimo 200 euro). La Legge 342/2000 ha esteso le cosiddette agevolazioni “prima casa” anche per le successioni e le donazioni, permettendo agli eredi di usufruirne in caso di successione.
Le imposte sono soggette ad autoliquidazione e vengono trattenute direttamente sulle coordinate IBAN fornite dal dichiarante.
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