La casella postale è un elemento accessorio obbligatorio per ogni abitazione e condominio e le condizioni generali sono puntualmente regolamentate
La cassetta postale è un elemento accessorio obbligatorio per ogni abitazione e condominio e le condizioni generali per la sua collocazione, oltre che per la forma e la dimensione, sono regolamentate dal Ministero delle Comunicazioni attraverso il Decreto Ministeriale del 09 Aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2001, provvedimento seguito dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, datato 1 ottobre 2008 che sostanzialmente ne ripropone il contenuto. Da ultimo, più di recente è intervenuta a conferma una delibera del 20 giugno 2013 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Casellari postali esterni o interni, la corretta posizione
Secondo il Decreto del 09/04/2001 le cassette postali devono essere ubicate in una posizione ed in un luogo che non crei difficoltà al portalettere durante la consegna della posta. In particolare, l’art. 46 spiega precisamente che “le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione”. In sostanza, il portalettere deve essere in grado di accedere alle cassette senza necessariamente essere costretto a bussare o accedere alla proprietà privata, protetta ad esempio da un portone o un cancello ad apertura automatica. In assenza di custode o del portinaio, infatti, il postino si vedrebbe impossibilitato a consegnare la posta. Quanto alle “Cassette domiciliari” si afferma che il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l’apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà.
Problematiche sorgono per quanto riguarda i condomini e il posizionamento del casellario postale affinché questo possa essere accessibile a tutti i condomini, ma al tempo stesso situato in modo tale da rispettare la normativa vigente. La normativa a riguardo si limita a precisare che “Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso”(art. 47).
Pertanto la regola in materia è che, salvo accordi con l’ufficio postale di distribuzione locale, la cassetta postale condominiale deve essere collocata all’esterno del palazzo così da consentire facile accesso al portalettere. Il provvedimento stabilisce, altresì, che le cassette debbano recare, ben visibile, l’indicazione del nome di chi ne fa uso o, in mancanza, l’invio è restituito al mittente, ove individuabile. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e alle dimensioni dovranno provvedere ai necessari adattamenti, altrimenti il postino cui la consegna sia resa difficoltosa, potrà affiggere un avviso di giacenza e differire il ritiro dell’invio presso l’ufficio postale.
Sostituire le caselle postali interne per adeguarsi alla normativa, quale obbligo
Nella maggior parte delle città vediamo ancora oggi una grande quantità di cassette postali da interno, posizionate nella portineria di un condominio o di un’azienda, soprattutto nel caso di vecchie abitazioni ed edifici costruiti prima del 2001. La sostituzione della cassetta della posta da interno non è di fatto obbligatoria, ma la posizione del casellario postale deve essere posizionato al limite della proprietà o comunque in luogo accessibile per consentire all’incaricato una facile e regolare consegna della posta, come spiegato nel Decreto Ministeriale.
Questo significa che il postino deve essere sempre nella condizione di accedere al casellario e qualora questa condizione non fosse rispettata, provocando un disagio al lavoro del portalettere, l’ufficio postale o il Comune di riferimento può decidere di richiedere l’obbligo di installazione di un casellario postale da esterno, che non sia da ostacolo alla consegna. Ad esempio, potrebbe succedere nel caso di un casellario postale collocato all’interno di un condominio senza portineria e in cui, durante le ore di consegna della posta, tutti i condòmini siano assenti per impegni professionali, impedendo al portalettere di consegnare la posta ai destinatari.
In questi casi, e qualora il casellario postale installato non risponda ai requisiti di conformità richiesti da Poste Italiane, l’ufficio postale può decidere discrezionalmente di richiedere lo spostamento delle cassette postali all’esterno del condominio o dell’edificio, per ottimizzare e migliorare le consegne.
Caratteriste di un casellario postale a norma
L’art. 45 del Decreto Ministeriale del 09/04/2001 ribadisce che le cassette postali devono essere accessibili al portalettere e che“lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari”. Le disposizioni nazionali sono completate anche da una disciplina europea che si rivolge, tuttavia, ai produttori delle cassette postali, nonché a coloro che decidono di istallare i dispositivi. La normativa UNI EN 13724, infatti, stabilisce degli standard per le cassette postali quanto a dimensioni, resistenza, sicurezza contro l’effrazione e salvaguardia della privacy.
- Dimensioni: le misure minime fanno riferimento al formato EN C4 che sono 229 x 324 mm.
- Dimensioni minime della feritoia per l’introduzione della posta: 325 x 30 mm.
- Profondità minima delle cassette postali verticali: 100 mm
- Altezza minima del vano protetto dall’elemento anti-prelievo : 40 mm
- Dimensioni minime della targhetta portanome : 60 x 15 mm.
Quindi, quanto alle dimensioni, la cassetta deve essere in grado di contenere sia una busta A4, senza rischi di danneggiamento o piegatura, sia delle riviste al fine di garantire una consegna corretta.
- Anti-prelievo: le cassette postali devono essere dotate di un dispositivo anti-prelievo per evitare che terzi non autorizzati possano accedere alla corrispondenza
- Lamina Antiprelievo: 15 mm di profondità e nella lunghezza minima dell’80% della feritoia
- Robustezza : la cassetta postale deve essere resistente agli agenti atmosferici e deve essere prodotta con lamiera di spessore non inferiore a 1,2 mm. La capacità di resistenza dello sportello deve essere di almeno 15 daN(decanewton)
Quanto all’installazione, le cassette dovranno essere accessibili al portalettere, recare ben visibile il nome dell’intestatario (punto centrale del casellare di norma tra 700 mm e 1700 mm) e nessuno spigolo vivo per assicurare la sicurezza del portalettere. Nessuno spioncino d’ispezione, al fine di garantire la privacy. In caso di acquisto e installazione, dunque, le cassette postali dovranno rispettare sia le disposizioni di legge che quelle di struttura dettate dall’Unione Europea.
Cassette condominiali, la norma
Va rammentato che la cassetta postale deve essere considerata un “bene personale” del condomino. Sull’installazione della batteria del casellario postale potrà deliberare l’assemblea, ma il riparto delle spese segue il principio personale, dunque in parti uguali a carico delle singole unità immobiliari; se risulta necessario provvedere a riparare o sostituire una singola cassetta postale, la spesa dovrà essere a carico del condomino a cui la casella si riferisce”
L’eventuale decisione sullo spostamento delle cassette postali in condominio spetta all’assemblea. Se la singola cassetta postale è, infatti, proprietà del condomino, la struttura dov’è in genere contenuta e che comprende tutte le altre cassette, è di proprietà condominiale. Nei casi in cui la ricollocazione non comporti particolari aggravi di spese può essere l’amministratore a decidere. Specie se l’assemblea latita nell’esprimersi a riguardo. Qui, a seguito di avviso da parte dell’addetto alla consegna che richiede lo spostamento delle cassette postali secondo norma di legge, il singolo condomino può provvedere da sé. Si può presentare un ricorso, ai sensi dell’articolo 1105 del Codice Civile, oppure procedere di propria iniziativa. Ovvero, a fronte di un’assemblea che non decide, il singolo condomino potrebbe far installare la propria cassetta postale all’esterno, a patto di rispettare il più volte citato articolo 1102 del Codice Civile.
Quello, cioè, che garantisce a tutti i condomini di poter usufruire delle parti comuni in egual modo. L’eventuale cassetta postale installata su iniziativa del singolo condomino non dovrebbe quindi impedire agli altri di fare lo stesso e soprattutto non deve alterare il decoro architettonico dell’edificio. Le spese sostenute, in questo caso, sarebbero a carico del condomino stesso. Così come tutte quelle che riguardano eventuali interventi di manutenzione/riparazione della singola cassetta postale. È proprietà esclusiva e quindi a carico del proprietario. Diversamente, le spese che riguardano l’intera struttura che contiene tutte le cassette postali (riparazioni, interventi di manutenzione, sostituzione o riposizionamento) sono, invece, suddivise tra i condomini in parti uguali.
In conclusione, abbiamo chiarito che la cassetta postale è un bene di proprietà del singolo condomino, il quale deve provvedere alla sua manutenzione e a renderla identificabile da parte degli addetti al recapito. La struttura dove sono contenute tutte le cassette postali è, invece, proprietà del condominio, che è tenuto quindi a prendere ogni decisione a riguardo attraverso l’assemblea condominiale. Salvo rari casi, in cui è l’amministratore stesso a poter prendere delle decisioni, come su un eventuale spostamento.