In caso di intervento delle Autorità (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale), in conseguenza di un sinistro, è sempre possibile ottenere accesso agli atti, cioè copia del rapporto o del verbale
Il rapporto della Polizia locale è quel fascicolo che riunisce tutti gli elementi: fotografie, rilievi planimetrici, testimonianze, dichiarazioni rilasciate dalle parti coinvolte, che riguardano un incidente stradale. Viene redatto dalle Autorità intervenute a seguito di un sinistro quando vi siano feriti o comunque quando i soggetti coinvolti siano in disaccordo circa la dinamica e le responsabilità dell’accaduto, e non si sia raggiunto l’accordo di compilare la “constatazione amichevole”.
Il diritto di accesso agli atti in possesso della Pubblica Amministrazione in tal caso è regolamentato dal combinato disposto dell’art. 11 del vigente Codice della strada, nonché dell’art. 21 regolamento di esecuzione e attuazione del codice medesimo. In particolare il comma 4 dell’art. 11 Servizi di Polizia afferma che “Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi”.
Accesso agli atti per gli interessati coinvolti
Si definiscono ‘interessati’ tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale ovvero
- il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento;
- le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio (economico, patrimoniale);
- i soggetti che per legge hanno l’obbligo o il diritto di intervenire nel procedimento;
- i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può recare pregiudizio.
La richiesta può essere fatta sia personalmente, sia avvalendosi di terzi muniti di apposita delega.
Le modalità per l’accesso agli atti
Le modalità previste per l’esercizio del diritto di accesso agli atti sono diversamente regolamentate in relazione agli esiti e alle conseguenze derivanti dal sinistro stradale. Con riferimento ai sinistri con solo danni alle cose, le modalità cui deve attenersi il richiedente gli atti sono integralmente disciplinate dalle norme della legge n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 21 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., il cui comma 3 dispone che l’interessato può rivolgersi direttamente al Comando o ufficio cui appartiene il personale che ha proceduto alla rilevazione del sinistro, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; mentre, per quelli che hanno provocato esiti mortali o che hanno causato lesioni personali colpose a tutti o soltanto ad alcuni dei coinvolti, trovano applicazione, rispettivamente, le prescrizioni dei commi 5 e 6 dello stesso art. 21 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
La diversa disciplina sta nel fatto che soltanto i sinistri con esiti mortali o con lesioni colpose provocano l’instaurazione (solo eventuale e subordinata alla presentazione di querela da parte della persona offesa dal reato, in caso di lesioni colpose lievi) di un procedimento penale che modifica il bilanciamento degli interessi fra il diritto alla trasparenza dell’attività amministrativa (nel caso di specie, in materia di infortunistica stradale), soddisfatto per mezzo dell’accesso agli atti e quello alla riservatezza dell’attività giudiziaria di indagine, finalizzata all’esatta ricostruzione del sinistro.
In ragione di ciò il comma 5, dell’art. 21 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., afferma che “In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall’autorità giudiziaria competente”; mentre, il comma 6, dello stesso articolo, dispone che “se dall’incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall’interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell’avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela”: in mancanza, quindi, del necessario nulla-osta della competente autorità giudiziaria prevale la tutela della segretezza delle indagini finalizzate all’esatta ricostruzione della dinamica del sinistro
- in caso di sinistro con esiti mortali, è necessario ottenere previamente il nulla-osta della competente autorità giudiziaria;
- in caso di incidente con lesioni colpose, in pendenza di procedimento penale, si rende necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria;
- sempre in caso di sinistro con lesioni colpose, trascorsi 90 giorni dalla verificazione del medesimo, necessita apposita attestazione, rilasciata dall’autorità giudiziaria, prodotta dall’interessato, dell’avvenuto decorso del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa dal reato;
Oggetto e costi per l’accesso agli atti
Il diritto di accesso in materia di infortunistica stradale, avrà a oggetto il rilascio, in copia, della totalità degli atti riguardanti il rilievo del sinistro, vale a dire, il rapporto o fascicolo dell’incidente stradale, costituito dalla ricostruzione tecnica del medesimo, ottenuta, principalmente, attraverso l’effettuazione dei rilievi planimetrici e fotografici e le dichiarazioni rese dai testimoni; dai dati identificativi delle persone e dei mezzi coinvolti, nonché dalla copertura assicurativa di questi ultimi; da ultimo, dai verbali di contestazione di violazione di norme del C.d.S. elevati alle parti coinvolte nel sinistro.
I costi del diritto di accesso in materia di infortunistica stradale afferiscono, da un lato, il recupero delle spese di redazione e di riproduzione degli atti rilasciati da parte dell’organo di polizia stradale che ha rilevato il sinistro e dall’altro, il pagamento dell’imposta di bollo, riferita agli atti rilasciati, nella misura dovuta. Alla totalità di tali costi fa riferimento il comma 1, dell’art. 25, della legge n. 241/1990 che, dopo aver affermato la gratuità della sola presa visione dei documenti, statuisce che “Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura”; mentre, l’art. 21, comma 4, del Regolamento di esecuzione del C.d.S., con la formula “previo pagamento delle eventuali spese”, prevede, esclusivamente, i costi per la riproduzione degli atti. In merito a questi ultimi, occorre evidenziare che il rimborso deve essere quantificato, nel suo preciso ammontare economico, con apposito atto (delibera) della Giunta.
Relativamente all’imposta di bollo, occorre rilevare che, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Interno, 13 aprile 1999, alle istanze di accesso alle informazioni e agli atti relativi ai sinistri stradali, nei quali non sia espressamente richiesto il rilascio di “copia conforme all’originale”, non è applicabile l’imposta di bollo, tanto sulle istanze medesime, che sulle copie informi eventualmente rilasciate; viceversa, l’imposta di bollo in misura fissa, dell’importo recentemente aggiornato, andrà applicata, sia alle richieste di accesso di atti in copia conforme, che ai documenti, conformi all’originale, rilasciati sulla base delle richieste medesime.
Come fare richiesta di accesso agli atti
In base alla circolare n. 300/a77138/11/101/138, cittadini, assicurazioni, periti e avvocati possono trasmettere le richieste di copia informale all’indirizzo PEC dell’Ufficio che, con lo stesso strumento, invierà al richiedente gli atti in formato pdf. Il procedimento descritto si applica solo per le richieste di copie “informi” e non anche per quelle “conformi” che continueranno a essere rilasciate in cartaceo; e trattandosi solamente di richieste di copie informi non è dovuta l’imposta di bollo tanto sulla richiesta quanto sulla copia informe rilasciata.
costi di riproduzione.
La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi ha sostenuto che l’accesso in via telematica può essere consentito anche gratuitamente, a meno che il provvedimento della singola amministrazione non abbia individuato i costi per tale forma di accesso; in assenza di provvedimento in tal senso da parte dell’Amministrazione, non sono dovuti costi di riproduzione per ottenere la trasmissione per via telematica del documento elettronico formato dalla scansione degli atti del fascicolo dell’incidente;
la richiesta può essere evasa allo stesso modo anche se sia stata inoltrata in cartaceo, ma nella stessa sia indicato l’indirizzo PEC cui inviare la copia (digitale) degli atti. Anche nel caso di richiesta via PEC, l’ufficio dovrà verificare la legittimazione all’accesso del soggetto richiedente che, se delegato, dovrà allegare la delega rilasciata dall’interessato unitamente a copia del documento di identità di quest’ultimo.
Esistono anche altre modalità, ad esempio per quanto riguarda il Comune di Milano, di richiesta di accesso agli atti attraverso la piattaforma:
- accesso personale agli Uffici di Via Beccaria – Ufficio Rapporti – negli orari consentiti
- via email si può provare a fare richiesta all’indirizzo indicato (accessoatti@comune.milano.it)
Per chi non ha la PEC è sempre meglio fare richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (alla Polizia Locale Milano,Ufficio Archivio Rapporti Via Beccaria,19 Milano). Il consiglio in ogni caso è di verificare che la richiesta sia stata protocollata.