Per la Corte di Cassazione lasciare l’auto mal parcheggiata è un reato di violenza privata e si configura anche quando occupa il parcheggio disabili
Chi parcheggia l’auto davanti al cancello della casa di qualcun altro commette reato di violenza privata poiché di fatto si esercita sulla “vittima” un’azione coattiva che non consente alla persona offesa di esercitare liberamente il proprio volere. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che ha chiarito i casi in cui si configura il reato di violenza privata. Una regola che può dunque applicarsi per case private e condomini – anche senza passo carrabile evidentemente – coinvolgendo qualunque tipologia di veicolo. Il caso esaminato dai giudici ha portato alla condanna del soggetto che, per giorni, aveva impedito la chiusura del cancello posto sul limitare della proprietà della vittima, nonché il transito attraverso tale apertura, parcheggiandovi un’autovettura.
I giudici supremi hanno precisato che, in generale, perché una condotta possa assumere rilevanza penale, essa deve determinare sulla vittima una coazione tale da porla nelle condizioni di subire una situazione non corrispondente al proprio volere, indipendentemente dal mezzo che porta alla limitazione della libertà di autodeterminazione della vittima.
Corte di Cassazione e auto mal parcheggiata
Più in particolare, si legge nella sentenza, requisito della violenza nel delitto di violenza privata si identifica: “In qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria“, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione”
Dunque, l’azione ostruzionistica esercitata parcheggiando l’auto davanti al cancello di un’abitazione in modo da impedire l’uscita dalla stessa, si configura come violenza privata, anche se priva dei connotati della violenza o della minaccia in senso stretto. Lo stesso discorso vale, secondo l’orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui si occupi il parcheggio riservato a una specifica persona invalida, o si parcheggi la propria auto davanti ad un fabbricato in maniera tale da bloccare il passaggio e impedire l’accesso e così via.