Procedura INPS per attestare la necessità di ulteriore assistenza e il conseguente diritto all’indennità di accompagnamento per invalidi in caso in ricovero gratuito
Le persone non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento INPS continuano ad avere diritto alla prestazione anche in caso di ricovero gratuito presso una struttura pubblica nel caso in cui necessitino di assistenza supplementare rispetto a quella che la struttura sanitaria è in grado di fornire. E’ un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale l’INPS si adegua fornendo (con messaggio 3347/2023) tutte le indicazioni per presentare la corretta documentazione, ai fini del godimento della compatibilità.
Indennità di accompagnamento e ricovero: le regole
La legge 18/1980 esclude dall’indennità di accompagnamento le persone ricoverate gratuitamente in un istituto. Ci sono però sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto questa disposizione illegittima nel caso in cui il paziente abbia bisogno di assistenza ulteriore rispetto a quella che la struttura è in grado di fornire. Per questo l’INPS ha previsto la nuova procedura. Attenzione: nel caso in cui ì il ricovero non sia interamente gratuito e ci sia anche solo una parte della retta a carico dell’assistito, la compatibilità dell’indennità di accompagnamento era già prevista: anche in questo caso bisogna comunque inviare documentazione all’INPS, ma con diversa procedura (dettagliata nel messaggio 18291/2011).