Con la circolare n.90/2016 l’INPS ha fornito indicazioni, requisiti, condizioni e modalità di accesso al part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla pensione di vecchiaia. Si tratta della norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per i lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive, che raggiungano il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, con la condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento.
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In sostanza il lavoratore del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato può concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro del 40-60% per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Questo, precisa l’INPS, purché la tipologia contrattuale del “rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” sia compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale.
Tra le precisazioni più interessanti fornite dall’INPS il fatto che il beneficio possa essere fruito anche dai dipendenti degli studi professionali.
Per l’accesso al beneficio, questo deve essere autorizzato dall’INPS su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 aprile 2016, “Incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, il 18 maggio scorso.
Per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato bisogna acquisire la certificazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, presentando domanda all’INPS per mezzo delle procedure telematiche disponibili sul sito INPS, utilizzando il l PIN dispositivo ovvero utilizzando l’assistenza degli enti di patronato.
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Una volta autorizzato il beneficio, al lavoratore verrà riconosciuta la contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale beneficio grava sulla finanza pubblica, per lo scopo sono stati stanziati 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.
Prevista poi l’erogazione al dipendente di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata. Somma che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, neanche a quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato.
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L’INPS spiega inoltre che:
“Per quantificare il “bonus” da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata”.
La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo tra le parti.