I ministri del Consiglio Competitività hanno raggiunto un accordo politico per nuove regole che metteranno al passo con l’era digitale la protezione per i pacchetti vacanza.
Le regole estenderanno la tutela della direttiva UE sui viaggi tutto compreso del 1990 fino a comprendere non solo le vacanze tradizionali, ma offrendo anche esplicita protezione a 120 milioni di consumatori che prenotano altre forme di viaggio combinato, ad esempio una combinazione scelta su un sito web di un volo più albergo o auto a noleggio. Ci sarà sempre una protezione sia che i servizi di viaggio siano pubblicizzati come pacchetti sia offerti a un prezzo totale o inclusivo.
Oltre ai diritti esistenti allargati ad un numero maggiore di consumatori, i viaggiatori potranno anche beneficiare di diritti rafforzati:
– Informazioni più chiare: gli operatori devono fornire ai viaggiatori informazioni comprensibili sul pacchetto e sulla protezione di cui godono in base alle norme sui pacchetti vacanza, anche per quanto riguarda prezzi e i possibili costi aggiuntivi.
– Prezzi più equi e più prevedibili: se l’organizzatore del pacchetto intende aumentare il prezzo oltre l’8%, il viaggiatore ha diritto di cancellare gratuitamente la propria vacanza. Il commerciante è inoltre tenuto a trasmettere le riduzioni di prezzo al consumatore.
-Estensione del diritto di annullamento: annullamento gratuito prima della partenza, in caso di calamità naturali, guerre o altre situazioni gravi alla destinazione. I viaggiatori che usufruiscono di un pacchetto potranno inoltre annullare la loro vacanza, per qualsiasi motivo, pagando una penale ragionevole.
– e Chiara identificabilità della parte responsabile, che deve farsi carico del problema se qualcosa va storto. La responsabilità ricadrà sull’organizzatore del pacchetto in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri potranno inoltre rendere responsabile il rivenditore.
– Responsabilità trasparente per errori di prenotazione: gli operatori saranno responsabili in modo chiaro per errori di prenotazione in relazione ai pacchetti e all’organizzazione del viaggio collegata.
– Chiarezza sui diritti essenziali dei consumatori: l’organizzatore è tenuto a assistere i viaggiatori in difficoltà, per esempio con le informazioni su servizi sanitari e assistenza consolare, e a contribuire a organizzare piani di viaggio alternativi. Ad esempio, i viaggiatori avranno il diritto di alloggio per tre notti, se il viaggio di ritorno non può essere effettuato nei tempi previsti in caso di disastro naturale.
–Garanzie di rimborso e rimpatrio: se l’organizzatore del pacchetto fallisce, queste garanzie si estenderanno alle modalità di viaggio collegate. I facilitatori di tali modalità, come ad esempio le compagnie aeree, saranno obbligati a stipulare una protezione sull’insolvenza, garantendo rimborsi e rimpatrio in caso di fallimento.