Sulla illegittimità del blocco dell’indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il minimo INPS relativamente agli anni 2012-2013 previsto dalla legge Fornero (art. 24, comma 25, dl n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011) la Corte Costituzionale si era pronunciata con la sentenza n. 70/2015, eppure l’INPS ha respinto le domande di restituzione degli arretrati presentate dai pensionati. La motivazione fornita dall’Istituto con il messaggio n. 53/2017: la piena applicazione del dl n. 65/2015, convertito dalla legge n. 109/2015, intervenuto successivamente alla pronuncia della Corte che ha definito il blocco oltre “i limiti di ragionevolezza e proporzionalità”.
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Il nuovo provvedimento del Governo ha però limitato la rivalutazione per gli assegni sino a sei volte il trattamento minimo (2.800 euro lordi circa) confermando di fatto il blocco della rivalutazione per il biennio 2012-2013 per gli assegni superiori a sei volte il minimo.
L’INPS ha invitato le proprie sedi territoriali a respingere le istanze relative a questi assegni pensionistici, fornendo precisa e circostanziata risposta al fine di precludere il formarsi del silenzio-rifiuto impugnabile davanti al TAR.
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Nelle lettere ricevute dai pensionati che avevano presentato domanda all’INPS si legge:
“In riscontro alla Sua richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni dal 2012 al 2015 a seguito della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto l’Istituto ha già pienamente adempiuto dando puntuale esecuzione alle previsioni contenute nel dl n. 65/2015 convertito in legge n. 109/2015 che disciplinano la materia”.
Ora i pensionati aspettano la nuova pronuncia della Corte Costituzionale, alla quale in molti si stanno rivolgendo.