Per quanto riguarda la durata, il contratto stabilisce che, a prescindere dalla qualifica, vanno riconosciuti 26 giorni lavorativi se l’anzianità di servizio presso la stessa famiglia è di almeno un anno.
Le ferie vanno godute preferibilmente tra giugno e settembre e non possono essere frazionate in più di due periodi. Nulla vieta alle parti di decidere di comune accordo un periodo diverso.
Il calcolo
Durante il periodo di ferie la colf va retribuita come se stesse lavorando. Per il calcolo della cifra da pagare si prende la retribuzione globale di fatto corrisposta mensilmente. Se l’anzianità è inferiore all’anno, il calcolo va fatto in dodicesimi, considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Così se la colf è stata assunta l’11 aprile di quest’anno e chiede le ferie dal 1° agosto avrà diritto a 4/12 della retribuzione mensile.
Per quanto riguarda il calcolo va chiarito che:
a) non ci sono differenze tra colf a servizio intero e a ore. Nel secondo caso, bisogna risalire sempre alla retribuzione mensile, moltiplicando la paga settimanale per 52 e dividendo il risultato per 12;
b) se la colf usufruisce di vitto e alloggio, va aggiunto alla retribuzione mensile il valore convenzionale delle relative indennità, pari a 1,81 euro al giorno per ogni pasto e a 1,57 euro per il pernottamento.
Le ferie sono un diritto sancito dalla Costituzione e come tale non sono rinunciabili.
Può tuttavia capitare che la colf debba farne a meno per esigenza propria o della famiglia. In questo caso la lavoratrice ha diritto ad una paga doppia: per le ferie non godute e per le giornate lavorate.
Una rinuncia del tutto particolare è consentita alle lavoratrici straniere. Se la famiglia è d’accordo, la colf può cumulare le ferie spettanti per un periodo massimo di due anni, in questo modo si dà all’interessata la possibilità di trascorrere nel Paese di origine un periodo di vacanza abbastanza lungo da giustificare le spese di viaggio.