L’articolo 96 del Decreto Rilancio approvato in Consiglio dei Ministri il 13 maggio, almeno stando all’ultima bozza del testo del provvedimento, consente ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di proseguire l’attività lavorativa in modalità smart working fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19. Tale diritto può essere esercitato purchè nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che gode di strumenti di sostegno al reddito a causa del Coronavirus oppure che sia inoccupato. La modalità agile deve comunque essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.
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Art. 96 Diritto al lavoro agile
- La modalità agile può essere implementata, anche in assenza degli accordi individuali, dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato.
- La prestazione può essere svolta anche tramite strumenti informatici del dipendente se non sono forniti dal datore di lavoro.
- Resta fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL). - Le aziende devono comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei dipendenti e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la documentazione già disponibile sul sito web del Ministero.
- Per i datori di lavoro pubblici resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (e comunque con applicazione non successiva al 31 dicembre 2020).