Anche periodi contributivi di durata inferiore ai tre anni possono essere «totalizzati», cioè cumulati insieme per ottenere il diritto alla pensione. In materia di previdenza la manovra di Natale non si limita infatti ad alzare l’asticella per l’accesso alla pensione; ci sono anche misure che bilanciano l’innalzamento dei requisiti generali, facilitando il ricorso a istituti che consentono di raggiungere prima il traguardo pensionistico. La riforma, in particolare, rende più facile l’utilizzo all’istituto della totalizzazione, che serve a cumulare i periodi contributivi accreditati presso diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, al fine di maturare il requisito minimo pensionistico. Questo istituto è molto importante per i lavoratori che cambiano spesso occupazione, e per questo motivo potranno raggiungere la pensione solo mettendo insieme pezzi intermittenti di vita lavorativa e sparsi in gestioni previdenziali diverse. Questa esigenza era frustrata dalla regola, vigente prima dell’approvazione del decreto legge 201/2011, che consentiva di totalizzare solo i periodi di lavoro di durata non inferiore a tre anni; la riforma ha abolito questo limite, consentendo quindi di non perdere i versamenti contributivi relativi a periodi più brevi.
La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che si ottiene a titolo oneroso. Possono totalizzare i periodi assicurativi i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, quelli iscritti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria, i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private, i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati. La totalizzazione può essere applicata anche nel caso in cui i diversi periodi contributivi siano tutti stati versati all’Inps, ma presso gestioni diverse (ad esempio, nel caso di un lavoratore che ha versato per un certo periodo alla gestione degli autonomi e per un altro periodo alla gestione lavoratori dipendenti). La totalizzazione deve includere tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione, compresi i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali in materia di previdenza.
La domanda di totalizzazione deve essere presentata all’ente che gestisce l’ultima forma assicurativa a cui è iscritto oppure è stato iscritto il lavoratore. Se al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore risulta iscritto a più gestioni, ha facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. L’ente previdenziale che riceve la domanda – definito ente istruttore – deve avviare il procedimento di totalizzazione, chiedendo agli enti previdenziali presso i quali è stato iscritto l’ammontare delle anzianità contributive maturate. La scelta di accedere all’istituto della totalizzazione deve essere valutata tenendo conto del fatto che esiste uno strumento simile, ma non identico, che è quello della ricongiunzione. Per fare una scelta razionale è necessario, innanzitutto, capire le differenze che esistono tra i due istituti. La totalizzazione consente di riunire i contributi versati presso gestioni previdenziali diverse, che da soli non darebbero diritto alla pensione; una volta “totalizzati” i singoli periodi, ciascuna gestione paga la quota di pensione a suo carico. La ricongiunzione serve a raggiungere lo stesso risultato (riunire i diversi segmenti della propria vita lavorativa e utilizzarli ai fini pensionistici) ma segue regole diverse; i contributi versati presso i diversi enti previdenziali vengono spostati presso una sola gestione, e questa si occupa di erogare l’intero trattamento pensionistico. La convenienza dell’una o dell’altra operazione può essere valutata solo considerando la propria situazione. La totalizzazione è completamente gratuita, al contrario della ricongiunzione, che è molto costosa. Tuttavia, la pensione totalizzata viene calcolata con il sistema contributivo, secondo regole particolari e ancora più restrittive rispetto a quelle ordinarie, e quindi dà diritto a un trattamento più basso rispetto a quello che spetterebbe in caso di ricongiunzione.
(Da: Il Sole 24 Ore)