Il taglio delle pensioni d’oro sopra i 100mila euro previsto dalla Legge di Bilancio 2019 non si applica ai casi in cui ci siano dei contributi versati alle casse dei professionisti: lo chiarisce l’INPS riferendosi in particolare ai trattamenti previdenziali in cumulo o in totalizzazione, “nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali”. Le istruzioni su questo specifico caso sono contenute nella circolare 116/2019, che recepisce l’interpretazione della norma fornita dal ministero del Lavoro. Il riferimento normativo sono i commi da 261 a 268 della legge 145/2018, che prevede una decurtazione delle pensioni sopra i 100mila euro che può andare dal 15 al 40%, proporzionalmente all’importo della pensione.
=> Taglio pensioni d’oro, guida INPS al calcolo
Prelievo solidarietà: nuovi chiarimenti INPS
Le istruzioni complessive erano state fornite con la circolare INPS 62/2019del maggio scorso, mentre il nuovo documento di prassi chiarisce l’esclusione delle pensioni che contengono una parte di contributivi versati alle casse dei professionisti previste dai dlgs 509/1994 e 103/1996. 103. La regola è la seguente: se la pensione in cumulo o in totalizzazione comprende contributi versati a una cassa di previdenza privata obbligatoria, non si applica il prelievo di solidarietà. Se invece la pensione, in cumulo o in totalizzazione, è interamente a carico di altri enti di previdenza (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestioni speciali lavoratori autonomi e forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria, Gestione separata), scatta il taglio previsto dalla manovra 2019.
In pratica, si legge nella circolare INPS, sia ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100mila euro lordi su base annua sia per l’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti previdenziali in cumulo o in totalizzazione:
- non rilevano se è presente contribuzione presso una o più Casse professionali, anche se detta contribuzione è stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
- rilevano se non è presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
Attenzione: questo vale anche per chi va in pensione con la Quota 100, introdotta dal dl 4/2019. Altra precisazione importante: come previsto dalla legge, il taglio pensioni d’oro sopra i 100mila euro non si applica ai trattamenti valorizzati interamente con il sistema contributivo. Nel caso di pensioni miste, aggiunge la circolare INPS, l’importo della riduzione va applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
Ricordiamo in estrema sintesi che la riduzione è così modulata:
- 15% per la parte eccedente i 100mila euro e fino a 130mila euro,
- 25% per la parte fra 130mila e 200mila euro,
- 30% fra 200mila e 350mila euro,
- 35% fra 350mila e 500mila euro,
- 40% sopra i 500mila euro.