Operativa l’estensione al 31 agosto 2020 per i periodi di fruizione del congedo parentale straordinario con causale Covid-19 (di cui all’articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), che il Decreto Rilancio ha potenziato individuando un arco temporale più ampio,, che decorre dal 5 marzo e termina a fine agosto, sempre per un massimo di 30 giorni. Si tratta del congedo per emergenza Coronavirus riservato ai dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ai lavoratori autonomi.
Il riferimento normativo è la legge 17 luglio 2020, n. 77 – di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Dl Rilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.
=> Legge di conversione del Dl Rilancio: testo integrale
La stessa legge 77/2020 ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale Covid anche in modalità oraria, a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento). L’INPS ha recepito la prima delle due novità, adeguando la procedura informatica per la richiesta dei periodi di congedo parentale straordinario con causale Covid-19 fino al 31 agosto. Successivamente, sarà reso possibile richiedere anche i congedi ad ore (seguiranno specifiche istruzioni dell’Istituto di Previdenza) con valore retroattivo, ossia anche per periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della domanda, ma comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.