Ancora per il 2021 – con buone possibilità di una proroga 2022 con estensione della pòatea dei beneficiariinserita nella riforma pensioni di fine anno – per andare in pensione con l’APe Sociale basta avere 63 anni: significa che il trattamento può durare anche quattro anni perché non c’è un limite né una durata minima. Quindi, un lavoratore vicino alla maturazione della pensione di vecchiaia ma disoccupato e senza più sussidio, può coprire il periodo in cui è senza stipendio e senza assegno previdenziale ricorrendo all’APe Sociale, anche se si tratta di pochi mesi. Con una sola accortezza: il trattamento (massimo 1.500 euro) è incompatibile con altre forme di pensione diretta e si interrompe nel caso in cui, anche prima del requisito per la pensione di vecchiaia, il lavoratore raggiunga la pensione anticipata.
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Requisiti APe Sociale
Per avere diritto all’APe Sociale ci vogliono dunque 63 anni di età ma bisogna anche rientrare in una delle categorie previste dal comma 179 della legge 232/2016: disoccupati involontari senza sussidio (NASpI) da almeno tre mesi; caregiver per assistenza da almeno sei mesi del coniuge o partner in unione civile, oppure di un parente di primo grado convivente; disabili pari almeno al 74%; addetti a lavori gravosi da almeno sei anni nell’arco degli ultimi sette anni.
Ci vogliono poi almeno 30 anni di contributi, con l’unica eccezione degli addetti a mansioni gravose che devono avere 36 anni di contributi. Le lavoratrici madri hanno diritto a uno sconto sull’anzianità contributiva necessaria, pari ad un anno per ogni figlio (massimo due anni).
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Domande APe Sociale
La Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha prorogato di un anno l’anticipo pensionistico a carico dello Stato, quindi questa opportunità scade a fine dicembre, prevedendo tre slot temporali per l’inoltro delle richieste di certificazione del diritto all’APe Social. Ricordiamo infatti che le domande vanno presentate in base a finestre specifiche, anche se non tutti i requisiti sono stati maturati, purché lo siano entro l’anno: dopo le due prime due possibilità di invio (istanza tempestiva di marzo e intermedia di luglio), fino al 30 novembre 2021 è possibile presentare istanza tardiva (con ammissione in base alle risorse disponibili). Tutti i requisiti, a prescindere dalla data di invio domanda, devono dunque risultare perfezionati al 31 dicembre. Anche se sono maturati prima, non scatta però la retroattività, tuttavia la decorrenza del trattamento corrisponderà alla data dell’inoltro della domanda vera e propria (successiva o contestuale alla richiesta di certificazione del diritto).