Ecco come si calcola il nuovo tetto massimo sulle pensioni di coloro che hanno ancora diritto al sistema retributivo ma calcolano una quota contributiva sullo stipendio dal 2012 in poi: la Legge di Stabilità corregge una sorta di falla che era contenuta nella precedente normativa, stabilendo che l’importo della pensione non può comunque superare quanto sarebbe spettato con l’intero calcolo retributivo. In parole semplici, l’assegno non può superare l’80% dell’ultimo stipendio.
Pensioni d’oro, il tetto all’80% dal 2015 per tutti gli assegni
Normativa
Partiamo con i riferimenti normativi: il comma 707 della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), introduce il nuovo paletto sopra descritto, correggendo quanto previsto dall’articolo 24 del Dl 201/2011. Quest’ultimo, al comma 2, recita:
«A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo».
Si tratta della Riforma Fornero che, come è noto, ha di fatto comportato il passaggio al contributivo per tutti.
Pensioni, guida alle riforme 2015
Calcoli
Il problema è che però i lavoratori che avevano già almeno 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato definitivamente il diritto al sistema retributivo. Nel caso in cui si tratti di un dipendente con inquadramento di alto livello (non certo infrequente visto che si parla di dipendenti a fine carriera, dunque con ampia esperienza lavorativa), il sistema retributivo è molto favorevole, calcolando l’assegno in base all’ultimo stipendio. Il punto è che, essendo l’ultimo stipendio presumibilmente alto, calcolare le quote dal 2012 in poi con il contributivo introduce una sorta di sistema misto che è ancora più conveniente di quello retributivo. In parole semplici, si calcola l’intera carriera lavorativa con il retributivo (assimilando dunque la retribuzione all’ultimo stipendio), e si utilizza il contributivo (che è proporzionale ai contributi versati) a un periodo in cui lo stipendio era appunto molto alto.
Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto
Nuovi tetti
Il comma 707 della Legge di Stabilità aggiunge quindi un paragrafo al sopra citato comma 2 dell’articolo 24 del Dl 201/2011 (che contiene la Riforma delle pensioni Fornero), stabilendo che
«In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti» prima del 2012, «computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa».
Questo significa che l’importo della pensione non può essere superiore a quanto sarebbe spettato con il retributivo pieno, quindi all’80% dell’ultimo stipendio. Quindi, bisogna prima calcolare la pensione con il retributivo maturata fino al 1 gennaio 2012, poi aggiungere le quote contributive relative allo stipendio incassato dal 2012 in poi. Se il risultato è un trattamento pensionistico superiore all’80% dell’ultimo stipendio, si decurta la parte eccedente.
Scarica il testo della Legge di Stabilità 2015
Pensioni già liquidate
Attenzione: la modifica si applica anche alle pensioni che sono già state liquidate, con effetto dall’1 gennaio 2015 (lo prevede il comma 708 della Legge di Stabilità). Dunque, c’è un effetto retroattivo su pensioni già in corso di erogazione: significa che coloro che sono già andati in pensione, e che hanno fino ad oggi ricevuto un assegno più alto di quello calcolato con la nuova regola, alla fine di questo mese riceveranno un trattamento più basso, calcolato con il nuovo metodo. Non dovranno, invece, restituire le somme in più ricevute fino a questo momento. Il legislatore, di fatto, implicitamente ammette di aver commesso un errore con la formulazione inserita nella Riforma delle Pensioni Fornero. Non manca un piccolo giallo: nelle prime bozze del Dl 201/2011 (il Salva Italia) pare fosse presente la clausola di salvaguardia che introduce il tetto massimo stabilito dal calcolo con il retributivo, clausola poi sparita nella versione finale.