Per incrementare l’importo della pensione i lavoratori possono versare contributi INPS a proprio carico. Un’opportunità valida per dipendenti o parasubordinati (collaborazioni coordinate e continuative, contratti a progetto), autonomi (artigiani, commercianti, professionisti in Gestione Separata, ecc.) e titolari di assegni di invalidità. Possono essere coperti con la contribuzione volontaria i periodi di inattività lavorativa come aspettativa non retribuita o contratto part-time (orizzontale o verticale) o in occasione di congedi per formazione o gravi e documentati motivi familiari, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, permessi per allattamento.
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Autorizzazione
Per versare i contributi volontari occorre l’autorizzazione con questi requisiti:
almeno 5 anni di contributi (260 settimanali per i lavoratori dipendenti e domestici; 60 mensili per gli autonomi; 465 giornalieri per i lavoratori agricoli e 310 per le lavoratrici agricole);
almeno 3 anni di contribuzione nei 5 che precedono la presentazione della domanda (tale requisito si perfeziona se sussistono 36 contributi mensili per gli autonomi, 279 giornalieri per i lavoratori agricoli, 186 giornalieri per le lavoratrici).
L’autorizzazione è concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti, dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda nel caso di autonomi.
Domanda
I lavoratori presentano domanda di prosecuzione volontaria all’INPS tramite modello COD. SC05 Mod. 010/M/02 in cui si indica anche la gestione assicurativa di destinazione dei versamenti volontari (FPLD, Evidenza contabile separata, Fondo speciale, Artigiani, Elettrici, Volo, Commercianti, Telefonici, Ferrovieri, CD/MC, Autoferrotramv, Gestione separata parasubordinati, ex INPDAI). La domanda può essere inoltrata attraverso uno dei seguenti canali:
web-servizi telematici accessibili dal cittadino tramite PIN dal sito www.inps.it;
contact center dallo 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da mobile a pagamento secondo tariffa del proprio gestore;
patronati e intermediari INPS tramite servizi telematici da loro offerti.
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Modalità di versamento
Dopo aver ricevuto l’autorizzazione il lavoratore può versare i contributi entro precise scadenze (gennaio-marzo: 30 giugno; aprile – giugno: 30 settembre; luglio – settembre: 31 dicembre; ottobre – dicembre: 31 marzo) con queste modalità:
bollettino MAV in una qualsiasi banca senza commissioni e stampato dal sito INPS (www. inps.it, Portale Pagamenti – Versamenti Volontari);
carta di credito sul sito INPS o chiamando il contact center ai numeri di cui sopra.
Importi
Le regole per il calcolo dell’onere contributivo sono diverse a seconda del soggetto assicurato: per i dipendenti l’importo dovuto è settimanale e si calcola sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria, mentre per gli autonomi (artigiani e commercianti) è mensile e determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini IRPEF nei 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda. Per i coltivatori diretti l’importo è settimanale calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro.
Casi particolari
Cosa succede se si pagano in ritardo i contributi volontari? In questo caso l’INPS provvede a restituire la somma versata senza interessi e non accredita i contributi. Tuttavia il lavoratore può sempre chiedere che l’importo pagato sia usato per coprire il trimestre successivo. Se viene versata una somma inferiore a quella dovuta, il periodo coperto viene ridotto in misura proporzionale al versamento effettuato. Se la cifra versata è superiore, l’eccedenza viene restituita.
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Deducibilità contributi volontari
Chi effettua i versamenti volontari può fruire delle deduzione fiscali nel modello 730/2015. Nel Quadro E, al Rigo E21 – “Contributi previdenziali e assistenziali” va indicato l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati, compresi quelli per ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto anni di laurea (a fini pensionistici e/o di buonuscita) e prosecuzione volontaria. La deduzione spetta anche se per oneri sostenuti per familiari a carico.