- se ad essere superstiti sono solo i genitori del defunto, ad essi deve essere destinato almeno 1/3 del patrimonio;
- se a sopravvivere al defunto è solo il suo coniuge, il testamento deve destinargli almeno la metà del patrimonio;
- se sono superstiti sia il coniuge che i genitori del defunto, il testamento deve destinare almeno 1/4 del patrimonio agli ascendenti e la metà dello stesso al consorte.
Se il defunto non lascia figli, senza testamento, la legge stabilisce che l’eredità vada:
- interamente al coniuge superstite, in assenza di altri parenti prossimi come genitori o fratelli/sorelle;
- 2/3 all’altro coniuge e 1/3 ai fratelli e le sorelle se presenti, che tra loro avranno quote divise in parti uguali;
- interamente a fratelli/sorelle, se non ci sono altri parenti prossimi superstiti.
Sono eredi legittimi anche i nipoti in qualità di discendenti, in virtù del diritto di rappresentazione, nel caso in cui i propri ascendenti non possano (ad esempio perché deceduti) o non vogliano accettare l’eredità. Le quote spettanti ai nipoti sono quelle che sarebbero spettate ai loro ascendenti. Facciamo un esempio: se il deceduto non ha più il coniuge e i due figli, ma lascia tre nipoti, dei quali due avuti dal figlio e una dalla figlia, i due nipoti dovranno spartirsi il 50% dell’eredità (25% ciascuno), mentre alla nipote andrà per intero il 50% dell’eredità.
Successione di azienda
Più complesso il caso della successione d’azienda: nel caso di impresa individuale, questa non comporta anche l’eredità della qualifica automatica di imprenditore. Se gli eredi decidono di proseguire l’attività, devono costituirsi in società di fatto, da regolarizzarsi entro un anno in società di persone o capitali. In caso di acquisizione dell’azienda per causa di morte, inoltre, il passaggio avviene in neutralità fiscale.