La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità al coniuge superstite spetta anche in caso di separazione ma, se è previsto un addebito, scatta solo se è stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all’assegno al mantenimento.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del defunto. Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge lavoratore o pensionato (anche per partner in unioni civili), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Requisiti
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso. In particolare, affinchè sia maturata una pensione di reversibilità, il lavoratore deceduto, qualora non pensionato, deve aver maturato: almeno 780 contributi settimanali (previsti per la pensione di vecchiaia prima Dlgs 503/92) oppure almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nel 5 anni antecedenti il decesso (previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
Domanda
La domanda per la concessione della pensione ai superstiti – che si presenta esclusivamente per via telematica tramite il sito INPS oppure con il supporto del Contact Center o di un patronato – può essere presentata in qualsiasi momento dopo alla morte del lavoratore o pensionato, purché entro dieci anni dal decesso: diversamente, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).
=> Pensione di reversibilità, calcolo dell’importo
Calcolo importo pensione superstiti
L’importo delle pensioni ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta o percepita dal defunto, applicando le seguenti percentuali:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio o due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli o tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
Esistono dei limiti di reddito oltre i quali l’importo dell’assegno si riduce o estingue.
L’assegno si riduce del 25% se il reddito del beneficiario supera di tre volte il trattamento minimo ( per il 2020 515,05 euro mensili, annuali 20.086,95); del 40% se il reddito supera di quattro volte il minimo (26.782,60 euro) e del 50% se supera di cinque volte il trattamento minimo (33.478.25 euro).
Esclusi
- Coniuge che contrae nuove nozze (assegno una tantum);
- coniuge che non percepisce assegno divorzile;
- coppie di fatto;
- figli maggiorenni se non ancora studenti e figli lavoratori o tirocinanti;
- genitori under 65 titolari di pensione diretta o non a carico del defunto:
- fratelli e sorelle non coniugati abili o titolari di pensione diretta.