Arrivano con il Messaggio INPS n. 1722/2016 le istruzioni operative per per la liquidazione delle pensioni ai lavoratori esodati beneficiari della settima salvaguardia dalla Riforma delle Pensioni Fornero. Si tratta in particolare delle pensioni dell’AGO, dei fondi speciali e delle gestioni pubbliche da liquidare in favore dei lavoratori ammessi al beneficio della salvaguardia di cui all’art. 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito della definizione della certificazione con esito positivo.
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Tale esito positivo verrà verificato controllando l’esistenza su Felpe di una certificazione con la dicitura “Soggetto salvaguardato ex lege 208/2015 – lettera inviata” e la tipologia di appartenenza del lavoratore. Il diritto alla pensione e la relativa decorrenza saranno verificati sia in applicazione della salvaguardia, sia con le regole ordinarie.
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Il costo individuale viene calcolato moltiplicando l’importo mensile lordo della pensione del lavoratore per il numero di mesi di anticipo rispetto alla data di pensionamento sulla base delle regole in vigore dopo la Riforma delle Pensioni Fornero. Il sistema Unicarpe effettuerà la verifica del diritto e dell’accesso a pensione sulla base:
della contribuzione effettivamente accreditata in favore del lavoratore per calcolare la decorrenza della pensione con il beneficio;
della proiezione della contribuzione per individuare la decorrenza della pensione anticipata o di vecchiaia applicando le disposizioni vigenti.
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Nel modello TE08 e nel proprio Cassetto previdenziale i beneficiari troveranno la seguente dicitura: “La pensione è stata liquidata con i requisiti agevolati previsti per i lavoratori salvaguardati (art. 1 della legge 208/2015)”.
Fonte: INPS.