Cambiano le regole alle detrazioni fiscali per figli a carico e più in particolare aumenta la soglia di reddito entro la quale i figli possono essere considerati a carico fiscale dei genitori, condizione che consente di accedere alle agevolazioni previste dalla legge per chi presenta la dichiarazione dei redditi, ovvero i modelli 730 o Redditi (ex Unico).
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Si tratta di un cambiamento di rilievo quello contenuto nella Legge di Bilancio 2018, poiché la soglia di reddito che fa diventare “indipendente” il figlio sale dagli attuali 2.840,51 euro a 4mila euro. Attenzione però, questo vale solo per i figli di età non superiore a 24 anni e a partire dal 1 gennaio 2019. Per i figli di età superiore ai 24 anni e per tutti gli altri familiari il limite di reddito che fa uscire dallo stato di familiare a carico resta di 2.840,51 euro per anno di imposta.
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Per l’aumento della platea di beneficiari delle detrazioni per i figli a carico il Governo ha stanziato risorse pari a 92,8 milioni di euro per il 2019, 132,5 milioni per il 2020 e 119,1 per il 2021. A beneficiarne, secondo le stime del ministero dell’Economia, saranno circa 132mila contribuenti.
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Ricordiamo che per il calcolo del tetto massimo di reddito per i familiari a carico vanno considerati:
- i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, soggetto a tassazione ordinaria, compresi i redditi dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni, con esclusione di quelli esenti come i redditi soggetti a tassazione separata, di quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Bisogna inoltre tenere conto dell’effetto sostitutivo dell’IMU che prevede per l’abitazione principale e relative pertinenze il rilievo ai fini IRPEF. Inoltre gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF nella misura del 50%;
- le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011) – rigo LM10;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014) – rigo LM38.
Non vanno invece considerati i redditi esenti, assoggettati a tassazione separata (anche per opzione) e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.