Acqua: approvato il nuovo metodo tariffario 2016/2019 per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di qualità. Introdotte anche regole contrattuali omogenee per tutto il Paese.
Entra in vigore dal 1° gennaio del 2016 il Metodo Tariffario Idrico 2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato dall’Autorità per tariffe idriche sempre più capaci di incentivare i necessari investimenti nel settore, garantendo allo stesso tempo la sostenibilità dei corrispettivi applicati all’utenza, favorendo il miglioramento della qualità dei servizi, la razionalizzazione delle gestioni e riconoscendo in modo efficiente i costi per le sole opere effettivamente realizzate.
Con la delibera 664/2015/R/IDR, giunta al termine di un’ampia consultazione con tutti i soggetti interessati, l’Autorità per il secondo periodo regolatorio del sistema idrico integrato (SII), di durata quadriennale, intende continuare l’avviato percorso di sviluppo del settore attraverso una regolazione stabile e certa, elevando gli standard del servizio e la sostenibilità sociale e ambientale della fornitura, nel rispetto dell’economicità, efficienza ed equilibrio economico finanziario nelle gestioni1. Nel segno della continuità, il ‘Metodo Tariffario Idrico 2’ poggia sui due principi guida del precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance. La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi ad una matrice di schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la gamma dei diversi tipi di schemi tariffari, sei e non più quattro) nell’ambito della quale ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie realtà.
Nel dettaglio, la scelta potrà essere effettuata in base a diversi fattori: in ragione del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, dell’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati), dell’entità dei costi operativi per abitante servito da ciascuna gestione rispetto al dato medio di settore. Inoltre è previsto uno schema regolatorio virtuale, nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d’ambito. Tale schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali. Sono poi previste condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che potranno essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle 1 Le competenze di regolazione e controllo nei servizi idrici sono state attribuite all’Autorità per l’energia dal dl 201/11 e dal Dpcm 20 luglio 2012 gestioni.
L’Autorità ha previsto anche un aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché la possibilità di una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, su istanza motivata, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie ed eccezionali e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario. Per il secondo periodo regolatorio si conferma la presenza del moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell’anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario.
Confermata pure la previsione di una riduzione del 10% delle tariffe applicate nei casi di mancato invio degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, mentre vengono ampliate le casistiche al verificarsi delle quali si dispone l’esclusione dall’aggiornamento tariffario2.
Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità che, in sede di prima attivazione, promuove, premiando le best practice, la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera sulla qualità contrattuale (655/2015/R/IDR).
Le nuove regole di qualità contrattuale
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla regolazione della qualità contrattuale nel settore idrico. L’Autorità, partendo dalla ricognizione delle principali criticità riscontrate, ha introdotto regole su diversi aspetti, univoche e valide per l’intero Paese, superando le difformità tra gli standard qualitativi attualmente previsti nelle Carte dei servizi adottate dai diversi gestori. In particolare, con la delibera 655/2015/R/idr, appena approvata, l’Autorità ha proposto regole per rafforzare la tutela degli utenti finali con l’introduzione di standard di qualità contrattuali minimi omogenei sul territorio nazionale, con i relativi indennizzi automatici pari a 30 euro che il gestore dovrà corrispondere all’utente in caso di mancato rispetto degli standard stessi.
Tra le principali novità introdotte si segnalano gli obblighi minimi di fatturazione che prevedono, a tutela dell’utente, che il gestore emetta una bolletta semestrale per consumi medi annui fino a 100 mc, quadrimestrale per quelli tra 101 e 1.000 metri cubi, trimestrale per quelli tra 1.001 mc e 3.000, bimestrale oltre i 3.000 mc; le bollette superiori al 100% del consumo medio annuale potranno essere rateizzate e la relativa richiesta potrà essere effettuata anche nei 10 giorni successivi alla scadenza.
Sono inoltre previsti: tempi massimi per eseguire le prestazioni relative all’attivazione del contratto (10 giorni per un allaccio, 5 giorni per attivare la fornitura o per una voltura); standard in materia di gestione dei reclami, risposte alle informazioni e servizi telefonici per gli utenti. Gli standard qualitativi definiti dall’Autorità dovranno essere garantiti a partire dal 1° luglio 2016, entrando a pieno regime dal 1° gennaio 2017. Di primaria importanza per il completamento della regolazione anche il provvedimento per l’introduzione di una disciplina uniforme della convenzione tipo, anch’esso appena approvato con delibera 656/2015/R/idr, per la regolazione dei rapporti tra Enti affidanti e soggetti gestori. Tutte le delibere e le relative schede di approfondimento sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it 2 Oltre che per la mancata adozione della Carta dei Servizi, per la fatturazione all’utenza domestica di un consumo minimo impegnato, per la mancata consegna degli impianti al gestore d’ambito, per la presenza di un titolo ad esercire il servizio dichiarato invalido o su cui pende un contenzioso giurisdizionale, si provvederà a disporre l’invarianza dei corrispettivi applicati agli utenti anche nei seguenti casi: per gestori diversi dai gestori d’ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente; per le gestioni che non risultano essere dotate degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo; per gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali delle componenti tariffarie specificamente istituite, tra cui la componente UI1