Condono cartelle esattoriali fino a 5mila euro affidate all’Agente della riscossione fra il 2000 e il 2010, automaticamente cancellate dal 31 ottobre 2021 se il contribuente ha un reddito 2019 fino a 30mila euro: il metodo di calcolo del debito ammesso allo stralcio, per capire se si rientra nella sanatoria (non si riceve infatti alcuna specifica notizia) e i criteri per il requisito del contribuente (persona fisica o giuridica) è dettagliato nella Circolare 11/2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta della cancellazione automatica delle cartelle di pagamento prevista dal dl 41/2021, il Sostegni bis. L’operazione avviene d’ufficio ma esiste un servizio di verifica condono online (o meglio dell’eventuale ammissibilità al condono dei propri debiti esattoriali): si chiama “Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata”, ed è accessibile compilando il form con i dati delle proprie cartelle esattoriali
Due regole importanti: le eventuali somme condonabili già versate non saranno rimborsate; fino al 31 ottobre sono sospese le attività di riscossione e i termini di prescrizione per le somme con i requisiti per la cancellazione d’ufficio (ecco perché è utile ricorrere alla verifica).
Condono cartelle: le regole per il condono
La circolare fornisce tutte le istruzioni del caso e le regole in base alle quali si procede allo stralcio delle somme, relative a ruoli 2000-2010 (non rileva la data di notifica ma quella di affidamento del carico all’agente della riscossione). Importante: rientrano nello stralcio anche eventuali somme oggetto di rottamazione.
Il tetto massimo di 5mila euro si riferisce all’insieme di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (sono invece esclusi dal calcolo aggi di riscossione, interessi di mora ed eventuali spese di procedura), con importo residuo al 23 marzo 2021. Quindi, se originariamente la cartella era superiore a 5mila euro ma il contribuente allo scorso 23 marzo aveva già pagato una parte del debito (ad esempio tramite rateizzazione o definizione agevolata), la parte ancora dovuta è condonata.
Attenzione: l’agente della riscossione non invia una comunicazione al contribuente dell’avvenuta cancellazione debiti il 31 ottobre, che va quindi verificata accedendo al proprio cassetto virtuale.
Casi particolari
E’ possibile, specifica la circolare del Fisco, che «all’interno della medesima cartella di pagamento ci siano carichi rientranti nello Stralcio, in quanto d’importo residuo inferiore alla soglia di 5mila euro, e carichi esclusi perché d’importo residuo superiore a tale soglia». Nel caso di cartelle con diverse somme a ruolo, dunque rileva l’importo dei singoli carichi: quelli fino a 5mila euro vengono automaticamente cancellati, quelli di importo superiore rimangono dovuti.
=> Condono cartelle: regole e tempistiche
Debiti esclusi dal condono
Sono sempre esclusi dalla sanatoria i seguenti carichi fiscali:
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
- IVA riscossa all’importazione.
Requisiti dei beneficiari
L’accesso allo stralcio è limitato ai contribuenti con reddito 2019 fino a 30mila euro. La Circolare delle Entrate fornisce i dettagli sul requisito per il condono. Molto in sintesi, per le persone fisiche rileva l’imponibile 2019, per le persone giuridiche (ad esempio le aziende) rileva il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
- Persone fisiche: reddito imponibile (non il reddito complessivo, quindi ad esempio la somma va considerata al netto delle deduzioni). Bisogna sommare anche eventuali redditi da cedolare secca e regime forfettario. Quindi: reddito imponibile Irpef (rigo 14 del modello 730-3 o rigo RN4 del modello REDDITI PF1) + reddito cedolare secca (Rigo 6 del modello 730-3 o somma dei righi RB10, col.14, RB10, col. 15 e RL10, colonna 6) + reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (Rigo LM38, col. 1).
- Persone giuridiche: si fa riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) e Enti non commerciali (RENC) nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.