Cambia il Bonus Vacanze, riveduto e corretto da primo Sostegni e poi dal Decreto Sostegni bis dopo il semi-flop dell’edizione 2020 (spesi 820 milioni di euro su 2,6 miliardi disponibili), troppo selettivo e difficilmente spendibile. Dopo la proroga concessa dal primo decreto Sostegni, anche il DL 73/2021 all’articolo 7 (è il Sostegni bis, in vigore dal 26 maggio 2021), in vista della stagione estiva alle porte ma pensando anche ai prossimi mesi da qui alle vacanze di Natale, ed alla difficoltà degli operatori del Turismo, è intervenuto sulla norma (dl Rilancio) che disciplina il tax credit vacanze (articolo 176, Dl n. 34/2020).
Il Sostegni bis interviene sulla fase di acquisto dei servizi: il bonus (sconto + credito d’imposta) si può utilizzare (e cedere) non solo rivolgendosi direttamente alle imprese turistico-ricettive che aderiscono all’iniziativa in fase di pagamento del servizio (compresi agriturismi e bed & breakfast) ma anche al momento dell’acquisto di una vacanza nelle agenzie di viaggio oppure presso i tour operator (comma 3). La platea dei potenziali beneficiari del contributo statale per il pagamento delle vacanze resta limitato ai nuclei familiari con ISEE fino a 40mila euro (calcola il tuo ISEE online), ma in virtù della novità contenuta nel primo DL Sostegni, per chi ha già fatto domanda e non ha ancora utilizzato il buono, la fruizione è prorogata al 30 giugno 2022: in sostanza, viene estesa la validità dei bonus vacanze da 18 mesi a 24 mesi.
Come funziona il Bonus Vacanze
Il Bonus Vacanze è pari a 500 euro per nuclei familiari composti da almeno tre persone, è pari a 300 euro per famiglie di due persone, è pari a 150 euro per i single. L’80% della cifra corrisponde uno sconto sul soggiorno applicato al momento del pagamento, mentre il restante 20% si utilizza come detrazione in dichiarazione dei redditi. Lo utilizza un solo componente per nucleo familiare e si richiede utilizzando la App IO. Il Codice univoco fornito dalla App per pagare il soggiorno deve poi essere inserito nella procedura web dell’area riservata del portale del Fisco e lo sconto recuperato in compensazione oppure ceduto.
Alberghi, villaggi turistici, affittacamere, ostelli della gioventù: sono tutte tipologie di strutture ricettive in ambito nazionale ammesse all’acquisto agevolato di una vacanza con il bonus (sono ricomprese tutte le attività con codice ATECO 55). Restano invece esclusi gli stabilimenti balneari, ma se il costo è inserito in un’unica fattura, (ad esempio, come servizio di un pacchetto alberghiero) allora è ammissibile. Possono applicare lo sconto tutte le strutture ricettive ammesse, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale (quindi, anche i contribuenti forfettari). La scadenza si rivolge anche solo al primo giorno della vacanza, che deve dunque iniziate entro le date prefissate ma può terminare nei giorni successivi.