Pochi calcoli da fare e rimborsi fiscali veloci nella rata di pensione o sulla busta paga a partire dal mese di luglio.
Anche chi deve versare al fisco qualcosa può trovare vantaggioso il modello 730: evita di fare la fila per il pagamento delle imposte dovute, le quali vengono trattenute – anche a rate – direttamente sulla pensione o sullo stipendio.
E’ notevolmente facilitato chi deve presentare la dichiarazione dei redditi, perché ha la casa di proprietà o magari integra la pensione o lo stipendio con una collaborazione o un lavoro autonomo saltuario, oppure ha spese mediche o altre ricevute da scalare dalle tasse.
E’ l’unica possibilità, poi, offerta ai coniugi per presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta, anche se entrambi sono pensionati o lavoratori dipendenti.
Per oltre 15 milioni di contribuenti, tra dipendenti e pensionati, il Modello 730 si conferma come valida alternativa al modello “Unico”, perché è semplice da compilare, i calcoli da fare sono pochi e la consegna al fisco viene fatta da chi presta l’assistenza fiscale (ci pensa il CAF).
Chi può presentarlo
La strada della denuncia fiscale tramite il 730 è aperta a molti, ma non a tutti. Riguarda i lavoratori dipendenti, i pensionati e chi percepisce redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come i sacerdoti e i soci di cooperativa, di produzione e lavoro, di servizi o agricole) che nel 2011 hanno avuto, oltre al reddito di lavoro dipendente o di pensione, anche i seguenti redditi:
- terreni e/o fabbricati;
- di capitale;
- di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni redditi diversi.
Il modello 730 può essere presentato anche da coloro che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto. In questo caso il contratto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra giugno e luglio 2012 e il contribuente deve conoscere i dati del sostituto che effettua il conguaglio.
Infine, può essere presentato anche dai lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori che, pur non essendo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ne hanno convenienza per far valere oneri deducibili o la detrazione d’imposta (spese mediche, interessi passivi, assicurazioni sulla vita etc.) che danno diritto al rimborso di parte delle imposte trattenute, dal datore di lavoro o dall’Istituto previdenziale.
Gli esclusi
Non possono utilizzare il modello 730 e devono quindi presentare il modello Unico 2012 coloro che
nel 2011 hanno posseduto:
– redditi d’impresa e/o di partecipazione;
– redditi di lavoro autonomo con partita Iva (anche in forma associata);
– redditi diversi, non compresi tra quelli indicati nel quadro D – righi D4 e D5 – (ad esempio proventi derivanti dalla vendita di aziende, dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende).
Niente 730 anche per i contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di una persona
deceduta; per i lavoratori domestici; per i contribuenti non residenti in Italia nel 2011 e/o 2012; nonché per i contribuenti che devono presentare una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti di imposta (ad esempio venditori porta a porta).
Quando e a chi presentarlo
Mentre il termine di presentazione tramite l’ente pensionistico o il datore di lavoro scade il 16 maggio, la scadenza invece per presentare il modello tramite il Caf (Centro Assistenza Fiscale) è prevista entro il 20 giugno prossimo (le scadenze sono state recentemente prorogate).
Per quanto riguarda le operazioni di conguaglio (addebito delle imposte dovute o accredito del rimborso spettante) vengono effettuate sull’importo dello stipendio a partire da luglio prossimo o nella rata di pensione tra agosto e settembre.
Andando al Caf è possibile ottenere anche il visto di conformità che dà la certezza che i dati relativi
agli oneri deducibili e/o detraibili esposti nel 730 sono conformi a quelli della documentazione fiscale.
Documenti da tenere nel cassetto
Non è più obbligatorio allegare alla dichiarazione dei redditi la documentazione relativa alle ritenute d’acconto, agli oneri, agli attestati di versamenti, ecc. Tuttavia bisogna aver cura di conservarla diligentemente almeno fino a quanto non è prescritto il termine entro il quale l’amministrazione finanziaria può richiederla: la documentazione relativa per l’anno d’imposta 2011 va quindi conservata fino al 31 dicembre 2016.
Il contribuente che, invitato dall’ufficio delle entrate, non è in grado di esibire la documentazione richiesta, oltre al recupero delle maggiori imposte è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.
La scelta dell’8 e del 5 per mille
Insieme al modello 730 si deve consegnare al Caf la scheda per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille (mod. 730/1) anche se non viene espressa alcuna scelta.
Tutti i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la destinazione di una quota dell’Irpef (l’8 per mille) a confessioni religiose o allo Stato, per scopi di carattere sociale, umanitari e religiosi.
Anche quest’anno è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una ulteriore quota del gettito Irpef (il 5 per mille), con lo stesso meccanismo simile a quello previsto per l’8 per mille, alle seguenti finalità:
- sostegno del volontariato, delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale;
- finanziamento della ricerca scientifica, dell’università e ricerca sanitaria;
- attività sociale svolta dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
La scelta va espressa, sia per l’una che per l’altra – obbligatoriamente per una sola istituzione – firmando l’apposito modello.
A cura di Gianni Tel, 50&Più
www.50epiu.it