ASSEGNO SOCIALE: dal 2013 aumenta l’età

Pubblicato il 5 Dicembre 2012 in da redazione grey-panthers

Dal 1° gennaio 2013 il requisito dell’età, 65 anni per le donne e gli uomini, per ottenere l’assegno sociale è soggetto all’incremento della speranza di vita.

Di conseguenza, in applicazione della legge m. 122/2010 e della riforma “Fornero” (legge n. 214/2011), l’accesso all’assegno sociale nonché all’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai sordi, è previsto solo dal compimento dei 65 anni e 3 mesi di età.

Naturalmente con l’innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale dal 1° gennaio 2013, la pensione d’inabilità civile, l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziale e la pensione non reversibile ai sordi, sono concesse, tenuto conto del riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste – limiti di reddito – (vedi tab. A) a tutti coloro di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del 65° anno e 3 mesi.

Chi, invece, provvede a presentare all’Inps la domanda di assegno sociale e compie 65 anni entro il 31 dicembre prossimo, in presenza anche dei requisiti socio economici necessari (vedi tab. B) ha diritto alla prestazione secondo la normativa previgente  e quindi 65 anni di età. La stessa possibilità è prevista anche per gli invalidi civili titolari di pensione di inabilità, assegno mensile per invalidità parziale e pensione non reversibile ai sordi, che compiono 65 anni entro il 31 dicembre 2012.

Oltre all’adeguamento del requisito anagrafico in base alla speranza di vita, previsto con cadenza triennale dal 2013 e biennale dal 2021, cioè 3 mesi dal 2013 e ipotizzati in 4 mesi dal 2016, a partire dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale, degli assegni sociali sostitutivi dell’assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti, della pensione di inabilità civile e dell’assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, sarà aumentato di un anno oltre all’incremento della speranza di vita di cui si è fatto cenno prima (vedi tab. C).

Vediamo adesso quali sono i presupposti per l’accesso all’assegno sociale dell’Inps e alle prestazioni assistenziali di invalidità civile.

L’assegno sociale

Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.

A chi spetta
I requisiti richiesti sono i seguenti:
–   cittadinanza e residenza sul territorio nazionale. Ne hanno comunque diritto anche i rifugiati politici, nonché i cittadini dell’Unione Europea, purchè risiedano in Italia;
–   65 anni di età, sia per gli uomini e sia per le donne (ma la riforma dal 2013, come si è detto, innalza questo requisito e lo aggancia all’adeguamento alla speranza di vita);
–   assenza di redditi, ovvero conseguimento di redditi inferiori ad un determinato limite (vedi Tab. B);
–   dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesta una ulteriore condizione costituita dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni in Italia.

L’importo spettante
L’importo dell’assegno sociale viene fissato in base all’entità del reddito personale e, nel caso di persone sposate, si tiene conto del reddito cumulato con il coniuge: la prestazione può essere liquidata in misura intera o ridotta.

Per esempio, se il richiedente ha un reddito annuo di duemila euro, avrà diritto ad un assegno sociale annuo di 3.577 euro pari a 275,15 euro mensili, tenendo conto del fatto che quest’anno l’importo dell’assegno è di 429 euro e il limite di reddito, del richiedente non coniugato, è di 5.577 euro.
Se un richiedente coniugato ha un reddito, cumulato con il coniuge, di 8mila euro, avrà diritto ad un importo di 3.154 euro annui pari a 242,62 euro mensili, tenendo conto del fatto che l’importo dell’assegno sociale è di 429 euro e il limite di reddito del richiedente coniugato è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, cioè 11.154 euro.

Non si avrà diritto all’assegno se si possiedono redditi superiori al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Quali redditi
Ai fini del diritto all’assegno sociale, per reddito si intende tutto ciò che il soggetto richiedente e il proprio coniuge possiedono in via continuativa, compresi i redditi esenti da irpef (come, ad esempio, la pensione di guerra) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (interessi bancari, Bot, Cct ecc.).

Non contano, invece, il reddito derivante dalla casa di proprietà, purchè direttamente abitata dal richiedente, i trattamenti ricevuti a titolo di liquidazione per fine rapporto di lavoro e le competenze arretrate soggette a tassazione separata, lo stesso assegno sociale e i proventi provenienti da alcune forme assistenziali (le indennità di accompagnamento, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’Inail per invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’Inps ai pensionati per inabilità, l’indennità di comunicazione per i sordomuti, l’assegno agli ex combattenti di guerra).

Le altre prestazioni assistenziali
Malgrado le modifiche introdotte nel 2010 e 2011 dalle leggi approvate con le diverse manovre economiche, nulla è cambiato e, allo stato attuale, sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:
– i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;
– i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
– i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.

L’assegno di assistenza
Agli invalidi, con età tra i 18 e 65 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99 percento,  spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità.
Per fruire dell’assegno – pari quest’anno a euro 267,57 mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (euro 4.596,02  per il 2012).
In presenza di  queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compreso gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.

La pensione di inabilità
Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100 per cento.
L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso sono più facili in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (euro 15.627,22  per il 2012.)

L’indennità di accompagno

Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, pari a euro 492,97 mensili, viene erogato per 12 mensilità.
Detta prestazione viene concessa a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti.
Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare e non è reversibile.
E’ cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spett anti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.
E’ opportuno, comunque, data la particolare materia rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco  i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line delle domande  in esame.

di Gianni Tel – 50&Più

Fonte: http://www.50epiu.it/Home/Notizie/tabid/63/ID/814/ASSEGNO-SOCIALE-dal-2013-aumenta-leta.aspx