Agcomm: Regolamento, opera digitale …pensieri ignoranti di Attilio A. Romita
Non voglio, per mia incapacità culturale, entrare nel merito di questo regolamento e sulla “autorizzazione e delega” che AGCOMM ha per emettere questa che a tutti gli effetti pratici mi sembra una legge.
Le mie riflessioni “ignoranti” sono dedicate ad alcuni concetti generali che alcuni eloquenti oratori assumevano come verità rivelate, ma che a me, banale tecnicastro, sembrano quanto meno uno stravolgimento di concetti naturali.
E’ abbastanza chiaro ed accettato che una opera dell’ingegno debba essere protetta e l’autore, essendone proprietario indiscusso, è l’unica persona che può trarne benefici e, se vuole, può cedere in tutto o in parte questi diritti.
E’ abbastanza chiaro ed accettato che una opera di ingegno può essere “messa in evidenza” usando differenti strumenti che vanno dalla penna d’oca, alla stampa tradizionale, alla pubblicazione in rete.
E’ anche abbastanza chiaro che una opera dell’ingegno può essere “messa in rete” sia trasformandola in una “fotocopia elettronica” sia digitalizzandola totalmente. Tra l’altro su questo tema “è stato spaccato il capello in otto” facendo delle differenza tra una fotocopia digitalizzata ed una opera completamente digitala creata mettendo insieme contenuti digitali puri.
A questo punto non si capisce perché un’opera dell’ingegno cartacea debba essere protetta dalle leggi “normali” mentre quando quei tratti d’inchiostro bit e byte deve entrare una sorta di legge speciale emessa da un organo tecnico indipendentemente dal fatto che tale organo abbia la capacità legale a farlo.
Dalle varie relazioni è “sommessamente” venuta fuori una sorta di giustificazione pratica: visto che la giustizia normale è lenta, occorre un organo capace di agire velocemente.
Le considerazioni su questa sommessa giustificazione le lascio a voi per non essere accusato di insulto alla magistratura.
Nel corso della Tavola Rotonda pomeridiana è venuto fuori un altro spunto interessante: una Corte comunitaria (scusate per questa imprecisa denominazione) è stato chiamato a giudicare sulla richiesta di una società che aveva richiesto la protezione del diritto d’autore a protezione di una sua pubblicazione contro un “sito” internet che aveva pubblicato un link (indicazione di aggancio) che indirizzava il lettore a quella pubblicazione.
La Corte ha, direi ovviamente, deciso che in quel caso non c’era violazione. Io mi sono permesso di lanciare il seguente tweet: “Prima o poi qualcuno citerà i motori di ricerca che sono link a contenuti che possono godere del diritto d’autore.”. Forse è una considerazione al limite, ma certi strani spunti spesso sono piatti golosi per qualcuno in cerca di notorietà.
Dopo circa 7 ore di convegno sono uscito con la testa piena di dubbi e di ….pensieri ignoranti.
Roma 18 febbraio 2014