La Commissione discute il progetto di relazione di valutazione Schengen sulla Grecia
Oggi, in considerazione dei risultati e della loro importanza, il collegio dei commissari ha esaminato e discusso il progetto di relazione di valutazione Schengen sulla Grecia. Il meccanismo di valutazione Schengen, istituito nell’ottobre 2013, prevede la verifica dell’applicazione delle norme Schengen in un determinato Stato membro attraverso visite di monitoraggio da parte di un’équipe di esperti degli Stati membri e di Frontex, sotto la guida della Commissione. Il progetto di relazione di valutazione Schengen sulla Grecia, elaborato congiuntamente dagli esperti degli Stati membri e dai rappresentanti della Commissione, sarà ora trasmesso al comitato di valutazione Schengen per parere. La relazione sarà poi adottata dalla Commissione con atto di esecuzione.
Il Commissario per la Migrazione e gli affari interni Dimitris Avramopoulos ha affermato: “Se vogliamo mantenere il nostro spazio interno di libera circolazione dobbiamo gestire più efficacemente le frontiere esterne. Ciò significa che lo spazio Schengen potrà essere preservato solo applicando le norme Schengen. La Commissione controlla costantemente l’attuazione delle norme Schengen in tutti gli Stati membri Schengen. Il progetto di relazione di valutazione Schengen sulla Grecia ha esaminato la gestione delle frontiere esterne durante una visita di monitoraggio effettuata nel novembre scorso da esperti della Commissione e degli Stati membri. La relazione mostra gravi carenze, ma sappiamo che nel frattempo la Grecia ha iniziato ad adoperarsi per colmarle e per rispettare le norme Schengen. Affinché Schengen possa tornare a funzionare normalmente, senza controlli alle frontiere interne – ciò che è il nostro obiettivo finale comune – sono necessari miglioramenti sostanziali per garantire che i migranti siano adeguatamente accolti, registrati, trasferiti o rimpatriati”.
Il progetto di relazione, che non è pubblico, si basa sulle visite in loco senza preavviso effettuate presso la frontiera terrestre greco-turca e a Chios e Samo dal 10 al 13 novembre 2015. La relazione esamina la presenza di personale di polizia e di guardia costiera nei siti visitati, l’efficienza delle procedure di identificazione e di registrazione, la sorveglianza alle frontiere marittime e la cooperazione con i paesi limitrofi.Pur prendendo atto che le autorità greche sono sotto pressione, la relazione rileva che i migranti in posizione irregolare non sono identificati e registrati efficacemente, che le impronte digitali non sono inserite sistematicamente nel sistema e che i documenti di viaggio non sono controllati sistematicamente per accertarne l’autenticità o per motivi di sicurezza mediante verifiche nelle banche dati pertinenti, quali il SIS, Interpol e le banche dati nazionali. Su tale base, il progetto di relazione conclude che la Grecia trascura gravemente i suoi obblighi e che sussistono gravi carenze nel controllo alle frontiere esterne che devono essere colmate e affrontate dalle autorità greche.
Meccanismo di valutazione Schengen
Le valutazioni Schengen sono condotte negli Stati membri sulla base di un programma di valutazione pluriennale e un programma di valutazione annuale. Le visite possono essere effettuate con o senza preavviso.
Dopo ogni visita è redatta una relazione che identifica le eventuali carenze e formula raccomandazioni sui provvedimenti correttivi, fissando un termine per la loro attuazione. La Commissione presenta le raccomandazioni al Consiglio per adozione. In seguito, lo Stato membro in questione è tenuto a presentare un piano d’azione volto a correggere le carenze rilevate. Gli Stati membri possono essere assistiti nell’adempimento delle raccomandazioni attraverso misure pratiche e/o finanziarie da parte della Commissione, Frontex o altri organismi dell’UE.
L’ottava relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen, del 15 dicembre 2015, ha già annunciato che, a seconda dei risultati delle valutazioni Schengen sulla Grecia, possono essere raccomandate le misure specifiche di cui agli articoli 19 bis e 26 del codice frontiere Schengen.
Procedure in caso di circostanze eccezionali
Se una relazione di valutazione Schengen giunge alla conclusione che lo Stato membro valutato “trascura gravemente i suoi obblighi ai sensi delle norme Schengen” e individua “gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne”, la Commissione può proporre raccomandazioni, che devono essere adottate dal Consiglio, sui provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione. Al fine di garantire il rispetto di queste raccomandazioni, la Commissione può, a norma dell’articolo 19 bis del codice frontiere Schengen, raccomandare che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono comprendere l’invio di squadre europee di guardie di frontiera o la presentazione di un piano strategico che stabilisce in che modo lo Stato membro intende utilizzare il proprio personale e le proprie attrezzature per far fronte alle preoccupazioni. Le proposte della Commissione devono essere adottate da un comitato degli Stati membri, che delibera a maggioranza qualificata. Lo Stato membro valutato dispone di tre mesi per portare a termine i provvedimenti correttivi.
Se, dopo tre mesi, le carenze gravi persistono e le misure adottate non si sono rivelate sufficienti per garantire la correzione adeguata delle carenze, la Commissione può attivare l’applicazione della procedura di cui all’articolo 26 del codice frontiere Schengen.
Ai sensi dell’articolo 26 del codice frontiere Schengen, se le misure di cui all’articolo 19 bis non sono state efficaci il Consiglio può, su proposta della Commissione, raccomandare a uno o più Stati membri, come extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio Schengen, di ripristinare i controlli di frontiera in tutte le rispettive frontiere interne o in parti specifiche delle stesse. La raccomandazione del Consiglio deve essere adottata a maggioranza qualificata.
Ai sensi dell’articolo 26, e nelle circostanze eccezionali di cui sopra, i controlli possono essere ripristinati per un periodo massimo di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato per altri sei mesi, fino a una durata massima di due anni.