Testamento segreto, come assegnare la quota ereditaria

Prosegue la pubblicazione degli articoli della rubrica in materia successoria, scoprendo oggi un’ altra modalità di trasmettere le volontà testamentarie: il testamento segreto.

Abbiamo visto che il testamento è lo strumento con cui la legge riconosce il diritto ad una persona di decidere come disporre dei propri beni dopo la sua morte.

Sappiamo che in caso di successione testamentaria è il de cuius ad aver deciso a chi e come assegnare la parte disponibile, mentre la quota di legittima spetta di diritto ai legittimari.

Cosa vuol dire quindi fare un testamento segreto? Come funziona? Quali sono i suoi requisiti e le sue caratteristiche?

Nel testamento segreto il de cuius stabilisce sostanzialmente le modalità con cui deve avvenire l’assegnazione della quota disponibile di eredità.

Il testamento segreto, detto anche mistico, si differenzia dal testamento olografo perché richiede la presenza di un notaio ed il suo contenuto non viene letto prima del decesso del testatore.

E’ costituito da due elementi:

  1. l’ atto predisposto dal testatore, la scheda testamentaria, costituita da uno o più fogli su cui vengono scritte le volontà relative alla successione ereditaria;
  2. l’ atto di ricevimento con cui il notaio documenta che il testatore gli ha consegnato la scheda testamentaria e gli ha dichiarato che sono scritte le sue volontà. La scheda viene sigillata dal notaio che poi fa sottoscrivere l’atto di ricevimento anche dal testatore e da due testimoni, oltre a sottoscriverlo anche lui che ne è l’autore.

Per il fare un testamento segreto, quindi, bisogna rivolgersi ad un notaio.

 

I vantaggi del testamento segreto

Il testamento segreto unisce i vantaggi del testamento olografo a quelli del testamento fatto davanti al notaio (testamento pubblico) in quanto consente al testatore di tener celato il suo contenuto, fornendogli però la sicurezza che la carta testamentaria non andrà smarrita e non sarà sottratta o alterata, inoltre offre una notevole sicurezza per quanto riguarda l’origine e la data della stesura.

Il testamento segreto può essere scritto indifferentemente dal testatore o da un terzo o con mezzi meccanici.

I requisiti sono gli stessi indicati nell’articolo 587 del Codice Civile riguardanti ogni tipologia di testamento. Quindi, non possono decidere della propria successione testamentaria tutti coloro dichiarati incapaci dalla legge, quali:

  • minorenni;
  • interdetti per infermità mentale;
  • coloro che al momento della testamenti factio siano incapaci di intendere e di volere.

Per quanto riguarda i beneficiari di una parte della quota disponibile, la legge stabilisce che non possono essere inclusi nel testamento le seguenti figure:

  • tutore ed il protutore;
  • notaio, testimoni e interprete che hanno preso parte all’atto di testamento pubblico;
  • colui che ha redatto o ricevuto il testamento segreto.

È sufficiente, quindi, che una persona interessata prenda un foglio di carta e vi scriva le proprie volontà, tanto a penna che con una macchina da scrivere od un computer.
Se il testo è scritto a mano deve essere sottoscritto alla fine delle disposizioni dal testatore, se sa e può farlo, altrimenti deve essere fatta menzione nell’atto di ricevimento della causa che ha impedito la sottoscrizione.

Infatti, il testatore che sa leggere ma non sa scrivere o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo.

Chi non sa o non può leggere non può redigere alcun testamento segreto.
Viceversa, se il testo è scritto in tutto o in parte da altri o con mezzi meccanici (a macchina o con il computer), oltre alla sottoscrizione alla fine, per garantire che non vengano aggiunti fogli che il testatore non ha visto, è prescritta la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio.

Non è necessario che sia apposta la data in quanto data del testamento segreto è quella dell’atto di ricevimento.

Una volta completata la stesura della scheda testamentaria, la carta su cui sono stese le disposizioni, deve essere sigillata con impronta in modo che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore deve consegnare l’atto al notaio alla presenza di due testimoni dichiarando che in quelle carte è contenuto il suo testamento: se è muto o sordomuto deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve anche dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Il notaio, se non vi hanno in precedenza provveduto lo stesso testatore o un terzo, sigilla il foglio sul quale è scritto il testamento (o la busta se in essa contenuto), apponendovi il proprio sigillo su ceralacca (quella che viene tecnicamente indicata come impronta).

Sulla carta in cui è scritto il testamento o su ulteriore involto predisposto e sigillato dal notaio, si scrive l’atto di ricevimento nel quale si indica l’avvenuta consegna, la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L’atto deve essere sottoscritto dai testimoni e dal notaio per essere valido.

È nel momento in cui si sottoscrive l’atto di ricevimento che il testamento segreto si perfeziona, e quindi produce i suoi effetti.

Pubblicazione e revoca del testamento segreto

Il contenuto del testamento segreto viene pubblicato solamente dopo la morte del testatore; la legge non indica un tempo preciso, ma la giurisprudenza é concorde sul fatto che il testamento vada aperto con una certa urgenza, il prima possibile.

Per procedere il notaio non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte dei familiari del de cuius, ad eccezione dell’estratto di morte che va allegato al testamento.

Convoca quindi i familiari, gli eredi e i legati chiamati nel testamento. Se nel testamento il defunto riconosce un figlio nato fuori dal matrimonio, il notaio entro venti giorni ne invia comunicazione all’ufficiale di stato civile competente per l’annotazione.

Chiunque ne sia interessato può comunque richiedere al Tribunale competente che venga fissato un termine preciso per l’apertura della scheda testamentaria. Una volta aperto il testamento si procede con la successione testamentaria della quota disponibile, mentre per la quota di legittima si seguono le normali procedure della successione senza testamento.

L’unico che può impedire che il testamento segreto produca i suoi effetti, quindi, è lo stesso testatore. Questo ha il diritto di ritirare in ogni tempo il testamento conservato dal notaio, il quale a sua volta provvede con il redigere il verbale di restituzione in presenza di due testimoni.


Esempio di testamento segreto

 

Io ________________ nato a________________ il ___________________

 

nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo quanto segue e che i seguenti beni, vengano assegnati a:

 

Bene 1 a ________________ (indicare eventuale grado di parentela, domicilio ed anche numero di telefono);

 

Bene 2 a ________________ (indicare eventuale grado di parentela, domicilio ed anche numero di telefono);

 

– ecc.

 

Firma ___________________________

 


Annullamento

Se il testamento manca di qualche requisito proprio del testamento segreto ma è scritto di pugno dal testatore, é datato e firmato dal testatore, vale automaticamente come testamento olografo (articolo 607 del codice civile). Per qualsiasi altro difetto di forma, chiunque ne abbia interesse può rivolgersi al tribunale per chiederne l’annullamento.

Costo

Il testamento segreto comporta meno impegni per il notaio rispetto a un testamento pubblico e anche il costo é inferiore. Il costo varia da un professionista all’altro, che applica i propri onorari. Di solito si va dai 100 ad un massimo di 300 euro. E’ sempre consigliabile confrontare più preventivi presso singoli studi notarili; il preventivo é sempre gratis.

 

Daniela Sanna:
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