L’emergenza dovuta al propagarsi del Covid-19 ha indotto il Governo ad adottare misure stringenti, tra le quali, appunto, la chiusura di piscine palestre, centri sportivi , cinema e teatri dal 26 ottobre fino al 24 novembre, creando non poche incertezze in chi aveva rinnovato l’abbonamento, o stava continuando a usufruire di quello già congelato a marzo e aprile, durante il primo lockdown. delle suddette attività.
Chiuse queste attività, ciò che invece resta sono i quesiti in tema dei rimborsi. Mentre nei decreti “Cura Italia” e “Rilancio”, infatti, convertiti con la legge 77/2020, era previsto espressamente che l’utente aveva 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso e il gestore aveva 30 giorni di tempo per restituire il corrispettivo economico od offrire un buono dello stesso valore utilizzabile nella stessa struttura “entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva” (cosa che aveva fatto arrabbiare molti consumatori non intenzionati a tornare in palestra), nulla prevede in proposito l’ultimo della serie di decreti provenienti da Palazzo Chigi.
Cosa succede con gli abbonamenti già pagati? Sarà possibile accedere a rimborsi o voucher per l’ennesimo mese perso? Ci sarà l’emissione dei Voucher come nel lockdown di marzo?
Al momento il governo non ha fatto comunicazioni ufficiali né emesso atti normativi in merito. E quindi che fare?
Cosa dice il Dpcm: come chiedere rimborsi per palestre e piscine
Le misure per la richiesta del rimborso di piscine, palestre o teatri dovrebbero quindi essere le stesse previste nel decreto Rilancio emesso per il lockdown di primavera
Le strutture, quindi, dovrebbero alternativamente
– rilasciare un voucher al momento della riapertura, dell’ammontare dei mesi persi per utilizzare i mesi non sfruttati al momento della riapertura.
– offrire il prolungamento dell’abbonamento pari ai mesi di sospensione.
– rimborsare i mesi non utilizzati.
Nel caso in cui il gestore si dovesse rifiutare di riconoscere il voucher o il rimborso, e in mancanza di una legislazione emergenziale sui rimborsi o sui buoni, la norma di riferimento è quella dettata dal Codice Civile, più precisamente l’art. 1463. Si tratta dell’impossibilità oggettiva di dare seguito all’esecuzione del contratto, in base alla quale il cliente deve essere rimborsato. Occorrerà quindi inviare una raccomandata a/r o una pec di messa in mora, sollecitando la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 del codice civile. Se entro 10 giorni non si ha alcuna risposta o si ha risposta negativa la soluzione è rivolgersi al giudice di pace.
Se i pagamenti sono stati fatti con l’intermediazione di una finanziaria si potrà chiedere la risoluzione del contratto di credito al consumo alla stessa finanziaria intimando la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125 quinques del Testo Unico Bancario e il rimborso delle rate pagate per servizi di cui non si è potuto usufruire. In mancanza di risposta o di risposta negativa, ci si potrà rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario.
E’ evidente che se invece il governo non si esprimesse con un atto chiaro, si aprirebbe la strada a una mole enorme di ricorsi contro le palestre.
Cosa dice il Dpcm: come chiedere rimborsi per spettacoli teatrali e concerti
Leggermente diverso il caso di concerti e altri tipi di spettacoli. Il settore dell’intrattenimento dal vivo è quello preso in considerazione in particolare nell’ultimo decreto.
Con spettacoli teatrali e concerti sospesi almeno fino al 24 novembre, per chi ha comprato uno o più biglietti il decreto Ristori ha previsto un rimborso con voucher per le esibizioni dal 24 ottobre e fino gennaio 2021 saltate per le nuove restrizioni anti Covid-19.
La misura vale anche per “i titoli acquistati dal 1° al 24 ottobre non fruiti” finora e “non fruibili fino al 31 gennaio 2021”. Il voucher ha validità di 18 mesi e deve essere richiesto entro 30 giorni. Non è possibile, però, obbligare il titolare del voucher a utilizzarlo per il concerto di un artista diverso.
“L’emissione dei voucher previsti – si legge ancora nel decreto – assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. In caso di cancellazione definitiva del concerto o dello spettacolo, l’organizzatore dovrebbe concedere la restituzione della somma versata.
Cosa dice il Dpcm: come chiedere rimborsi per i mezzi di trasporto
Diverso è il caso dei mezzi di trasporto, che non cessano del tutto come previsto dall’ultimo Dpcm, ma vengono ridotti del 50%. Si può allora fare riferimento all’articolo 1464 del Codice civile (Impossibilità parziale): “Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”.