La pensione di vecchiaia ordinaria è quella prestazione pensionistica erogata al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di un certo numero di anni di contributi versati. Può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato e dai lavoratori autonomi con 67 anni di età (lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31/12/1995) e almeno 20 anni di contributi anche grazie al cumulo contributivo o alla totalizzazione, di gestioni Inps differenti.
Il Decreto del Ministero dell’Economia del 27 ottobre 2021, pubblicato il 10 novembre 2021 ha cristallizzato il requisito anagrafico fino al 2024 congelando l’incremento biennale previsto sulla base dell’aumento dell’aspettativa di vita.
Per raggiungere i 20 anni di contributi è possibile cumulare gratuitamente i contributi versati, purché in periodi non coincidenti:
- riscatti di laurea,
- accrediti gratuiti del servizio militare ,
- contribuzione figurativa correlata alla indennità di disoccupazione Naspi
- maternità.
- in tutte le gestioni INPS o nelle Casse professionali;
- i contributi per lavoro in paesi dell’UE o in paesi extra UE legati all’Italia da una convenzione internazionale;
I lavoratori che hanno contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 1996, potranno conseguire il diritto di ottenere la pensione di vecchiaia con 67 anni e 20 anni di contributi solo se
- l’assegno pensionistico sia superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (dell’anno in corso),
- oppure a 71 anni di età con 5 anni di contributi effettivi, a prescindere dall’importo della pensione
La pensione di vecchiaia è pagata dal mese successivo dalla data di presentazione della domanda e dalla maturazione dei requisiti di età e contributivi. Per il personale scuola o AFAM, la decorrenza della pensione è dal 1° settembre o dal 1° novembre, con il raggiungimento dei requisiti entro il 31 Dicembre dello stesso anno.
Si può andare ancora in pensione con 67 anni di età e 15 anni di contributi solo se sono in possesso:
- 15 anni di contributi al 31/12/1992 (per tutte le categorie di lavoratori)
- autorizzazione al versamento volontariato dei contributi in data anteriore al 31/12/1992 (solo per i lavoratori privati)
- 25 anni di contributi con almeno 10 anni di contribuzione con meno di 52 settimane all’anno (solo per i lavoratori privati).
La pensione di vecchiaia può essere anche conseguita dai dipendenti privati, con un’invalidità civile almeno dell’80% con:
- 61 anni di età per gli uomini con 20 anni di contributi,
- 56 anni per le donne, con 20 di contributi Inps.
La pensione decorre dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito. E’ previsto il cumulo dei contributi, solo se tutte le gestioni previdenziali prevedono la stesse condizioni.
Possono andare in pensione nel 2022, i lavoratori addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti con: 66 anni di età e 7 mesi, con almeno 30 anni di contributi, a condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 dell’assegno sociale. E’ previsto il cumulo tra fondo lavoratori dipendenti e gestione speciali autonomi.
La pensione di vecchiaia per i non vedenti, spetta ai:
- non vedenti dalla nascita,
- divenuti prima dell’inizio del rapporto di lavoro,
- dopo 10 anni di contribuzione, a seguito dell’insorgere della cecità.
La pensione di vecchiaia per cecità spetta ai dipendenti del settore privato al raggiungimento di
- 56 anni di età con 10 anni di contributi per i dipendenti uomini del settore privato,
- 51 anni di età con 10 anni di contributi per le donne del settore privato.
La pensione di vecchiaia per cecità, per i lavoratori del settore privato, decorre dopo 12 mesi dalla maturazione dell’ultimo requisito. Per questa pensione non è previsto il cumulo tra le diverse gestioni.
La pensione di vecchiaia per cecità per i lavoratori autonomi spetta:
- 61 anni di età per gli uomini e 10 anni di contributi, con decorrenza dopo 18 mesi, dal raggiungimento dei requisiti (è possibile il cumulo tra fondo lavoratori dipendenti e gestioni speciali autonomi),
- 56 anni di età per le donne e 10 anni di contributi, con decorrenza dopo 18 mesi, dal raggiungimento del requisito (sì al cumulo tra FPLD e gestione speciali autonomi).
Per chi non ha i presenti requisiti, può accedere alla pensione di vecchiaia di cecità con:
- 61 anni di età e 15 anni di contributi per i lavoratori privati uomini, (la pensione parte dopo 12 mesi dal raggiungimento del requisito)
- 56 anni di età e 15 anni di contributi per i lavoratori privati donne (la pensione parte dopo 12 mesi dal raggiungimento del requisito).
- 66 anni di età e 15 anni di contributi per i lavoratori autonomi uomini, (la pensione parte dopo 18 mesi dal raggiungimento del requisito).
- 61 anni di età e 15 anni di contributi per i lavoratori autonomi donne. (la pensione parte dopo 18 mesi dal raggiungimento del requisito).
I dipendenti dei Ministeri, con Iscrizione alla Cassa dello Stato, possono ottenere la pensione di cecità, con 66 anni di età e 15 anni di contributi. Gli altri, in base ai regolamenti dell’amministrazione di appartenenza, possono andare in pensione, con 61 o 66 di età. La pensione decorre in questo caso, dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito e non è previsto il cumulo tra gestioni.