Fare testamento, seguendo le “regole”

L’art. 587 del Codice Civile definisce così il testamento: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.

Il testamento è l’unica possibilità che viene offerta per scegliere, in vita, cosa lasciare e a chi; rappresenta pertanto l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte.

Sono quindi prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità.

La libertà di disporre dei propri beni per testamento è totale solo in mancanza di familiari prossimi; se invece il testatore (cioè colui che fa testamento) ha parenti stretti, può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio.

La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano:

  • i patti successori (ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri è nulla);
  • il testamento congiunto (atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo);
  • il testamento reciproco (atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico, ovvero uno a favore dell’altro).

Il testamento è e deve essere un negozio giuridico

– unilaterale: esprime solo la volontà del testatore

– personale: chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere – perché non è ammessa nessuna forma di rappresentanza , non può, cioè, essere redatto da terzi o da un rappresentante.

– non «ricettizio», ma revocabile e formale: si deve fare in una delle forme previste dalla legge, altrimenti è nullo. Il testatore può, cioè, modificare la sua volontà fino agli ultimi istanti di vita purché ciò avvenga nelle forme previste e senza alcuna limitazione: nessuno, cioè, può rinunciare alla facoltà di revoca e ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla.

L’eredità

Le disposizioni testamentarie possono essere le più svariate e fantasiose, ma la legge offre soltanto due categorie in cui poterle schematizzare:

  1. disposizione a titolo universale (conferisce il titolo di erede)
  2. disposizione a titolo particolare(conferisce il titolo di legatario)

1 )Titolo di erede. Finora si è parlato di eredi e di testamento, ma non abbiamo specificato che cosa significa ereditare. A questo proposito il diritto italiano prevede che il chiamato all’eredità entri nella titolarità di tutti i rapporti del defunto, forma piuttosto tecnica che significa che l’erede acquisisce tutti, o una quota dei beni o dei crediti, ma nella stessa proporzione si accolla pure i debiti, cui dovrà far fronte anche con il proprio patrimonio personale.

I rischi dell’erede. Risulta evidente che essere al centro di ogni questione, in sostituzione del defunto, rappresenta una situazione da valutare attentamente. Solo per fare un esempio, i familiari che affiancano con assiduità un parente anziano potrebbero non accorgersi che costui fa acquisti anche economicamente impegnativi (quadri, gioielli, elettrodomestici eccetera), magari con una semplice telefonata, seguendo una televendita. In seguito saranno proprio gli ignari eredi a dover saldare i suoi conti. Il destinatario di disposizioni a titolo universale, cioè l’erede, è il solo a rischiare eventualmente del proprio; per sollevarlo da ciò, il Codice ha previsto l’istituto dell’accettazione con beneficio di inventario, formula con cui, pur acquisendo il patrimonio ereditario, il chiamato risponderà nel limite del solo attivo.

2) Il legato 

I destinatari di disposizioni a titolo particolare (detti “legati”), che quindi possono essere beneficiati soltanto di singoli beni o diritti, non rischiano di pagare gli eventuali debiti.


Il nostro ordinamento giuridico prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali, quelli redatti, cioè, in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni ricevuti da notaio, dal giudice di pace, dal sindaco o assessore delegato che ne fa le veci – oppure da ministri di culto , oppure quelli resi in navigazione marittima o aerea, ricevuti dal comandante della nave o dell’aereo, o ancora i testamenti dei militari, raccolti per iscritto da un ufficiale, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce rossa. I testamenti speciali hanno un’efficacia limitata nel tempo (tre mesi dal ritorno della situazione normale).

  1. Testamento olografo: è la forma più semplice ed economica di testamento, definito dall’art. 602 del codice civile, è scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
  2. Testamento pubblico: atto con cui il notaio in presenza di due testimoni riceve, trascrive e legge le dichiarazioni di ultima volontà del testatore che le sottoscrive. Queste formalità sono indicate nel testamento stesso, che deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Anche in questo caso devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione.
  3. Testamento segreto: atto redatto di pugno dal testatore nel rispetto delle forme del testamento “olografo” senza testimoni. Il testamento segreto è consegnato in presenza di due testimoni in busta chiusa al notaio che redige un verbale di ricezione della stessa apponendo data, ora e firma. Il notaio riceve la scheda testamentaria che conserverà dopo aver apposto il sigillo e redatto l’atto di ricevimento sottoscritto dalle parti presenti (notaio, testatore e testimoni).

Una nota: chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.

Importante da sapere è che non fanno parte del patrimonio ereditario il trattamento di fine rapporto, l’indennità di preavviso, l’importo di assicurazione sulla vita. Conseguentemente, non cadendo in successione, non si dichiarano nella successione; non si computano per l’imposta di successione; i beneficiari possono anche rinunciare all’eredità conservando il diritto alla loro riscossione.

Le domande più frequenti:

1 Perché fare testamento?
Il testamento è l’unico modo per essere certi che le proprie volontà siano rispettate e per distribuire il proprio patrimonio come si desidera.

2. Cosa succede in assenza di testamento?
In assenza di testamento, il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti, come previsto dal codice civile.

3. Cosa succede in assenza di testamento e in totale mancanza di eredi?
In mancanza di eredi, il patrimonio passa automaticamente allo Stato.

4. Chi può fare testamento?
Tutti possono disporre dei propri beni per testamento a esclusione di coloro che al momento della redazione del testamento erano incapaci di intendere e di volere, dei minori e degli interdetti per infermità mentale. In tali casi il testamento eventualmente redatto può essere annullato su richiesta di colui che vi abbia interesse.

5. Una persona che per problemi fisici non è in grado di scrivere o firmare, può fare testamento? 
Certamente, attraverso il testamento pubblico, cioè il testamento dettato al Notaio, alla presenza di due testimoni.

6. I coniugi possono con uno stesso scritto fare testamento congiuntamente? 
NO il testamento è personale;
ognuno dei coniugi deve esprimere le proprie volontà in testamenti separati.

7. Per fare testamento è necessario recarsi da un notaio? 
Non necessariamente, salvo il caso in cui si intenda fare un testamento “pubblico”. È inoltre opportuno rivolgersi al Notaio quando si desidera una consulenza professionale qualificata in materia testamentaria.

8. Che valore ha la fotocopia di un testamento olografo?
La fotocopia di un testamento olografo testimonia l’esistenza di un originale ma non ha di per sé alcun valore documentale: solo l’originale può essere pubblicato dal Notaio.

9. È possibile fare testamento disponendo solo di alcuni dei propri beni? 
SI;i beni indicati nel testamento andranno ai soggetti individuati dal testatore, aprendosi così la successione testamentaria; il restante patrimonio andrà agli eredi legittimi.

10. Avendo parenti diretti, è possibile destinare parte del proprio patrimonio ad un ente?
SI;qualunque situazione familiare si abbia, è sempre possibile destinare una parte della propria eredità, la cosiddetta “quota disponibile”, a soggetti diversi.

11. Vi sono parenti che non possono essere esclusi dalla successione? 
SI; i parenti in linea retta, cioè i figli (in caso di loro premorienza, i figli dei figli), i genitori in caso di assenza dei figli e il coniuge, hanno diritto ad una quota di eredità, la cosiddetta “legittima”.

12. Che differenza c’è tra “eredi legittimi” e “legittimari”? 
Gli eredi legittimi sono coloro ai quali si sarebbe devoluta l’eredità in assenza di testamento. Sono eredi legittimi il coniuge, i figli e i parenti entro il 6° grado.
Legittimari sono invece coloro i quali hanno comunque diritto alla “legittima”, cioè ad una quota del patrimonio e sono: il coniuge, i figli ed in assenza dei figli i genitori.
Gli eredi legittimi ricomprendono quindi i legittimari, se esistenti.

13. Cosa succede se un testamento lede i diritti dei legittimari? 
I legittimari, i cui diritti siano stati lesi, possono o accettare la volontà del testatore e fare acquiescenza alle disposizioni testamentarie, oppure – al contrario – far valere i propri diritti tutelati dalla legge.

14. Hanno gli stessi diritti all’eredità il coniuge, il coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione ed il coniuge divorziato? 
Il coniuge e il coniuge separato cui non sia stata addebitata la separazione, hanno gli stessi diritti alla successione. Con la sentenza di divorzio cessa ogni diritto all’eredità del coniuge.

15. È possibile nello stesso testamento indicare più beneficiari? 
SI; è possibile indicare più beneficiari, ognuno pro-quota (es.: erede A per 1/3, erede B per 1/3, erede C per 1/3) oppure beneficiari diversi, per i singoli beni (la casa dove abito all’erede A, i conti correnti all’erede B).

16. È obbligatorio nominare un esecutore testamentario? 
NO; è consigliabile nominare un esecutore testamentario qualora la propria situazione patrimoniale sia particolarmente complessa, e le proprie disposizioni testamentarie siano molto articolate.

17. L’esecutore testamentario deve essere un avvocato o un notaio? 
Non necessariamente; deve essere una persona di fiducia del testatore.

18. In che momento un testamento produce i suoi effetti? 
Il testamento produce effetti giuridici solo con la sua pubblicazione da parte di un Notaio, dopo la morte del testatore.

19. È obbligatorio consegnare il proprio testamento olografo a un Notaio? 
NO; l’originale del testamento olografo può essere custodito da qualunque persona di fiducia del testatore.
Dopo la scomparsa del testatore, il documento dovrà essere consegnato al Notaio che provvederà alla sua pubblicazione.

20Per quali motivi è possibile impugnare un testamento? 
Chiunque abbia interesse può impugnare il testamento, una volta pubblicato. Per poterlo impugnare vi devono essere validi elementi che mettano in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore nel momento di stesura del testamento, oppure nel caso di testamento olografo il testamento deve avere dei vizi di forma, quali ad esempio essere privo di data, o di firma, o non essere scritto di pugno dal testatore.

21. Ho una brutta calligrafia, non è meglio se scrivo il testamento a macchina? 
NO; il testamento olografo deve essere interamente scritto di proprio pugno.

22. Quale professionista mi può aiutare a fare testamento? 
Il Notaio è sicuramente il consulente più qualificato al quale ci si può rivolgere per avere informazioni su come fare testamento, soprattutto in casi particolarmente complessi.

La prossima volta ci addentreremo meglio in quelle che sono le caratteristiche delle varie forme di testamento previste dal nostro ordinamento.

 

Daniela Sanna:
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