Casa: prestazione energetica, qualcosa cambia

Dopo aver acquisito l’intesa della Conferenza Unificata e le firme dei Ministri competenti, stanno per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che completeranno il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici.

Attestato di Prestazione Energetica – APE

Il primo decreto (scarica bozza del 26 giugno 2015) contiene le nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello di APE – spiega il Ministero – sarà uguale per tutto il territorio nazionale e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Le classi energetiche passeranno da sette a dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore). Il certificatore incaricato di redigere l’APE  dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione.

L’APE dovrà indicare le proposte per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su incentivi di carattere finanziario per realizzarli.

Infine, il decreto definisce uno schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).

Metodologia di calcolo e requisiti minimi delle prestazioni energetiche

Il secondo decreto (scarica bozza del 26 giugno 2015) definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Il decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

Inoltre, il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e omogenea in tutte le Regioni, per ovviare all’attuale frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l’edificio con un edificio di riferimento (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d’uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all’involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi.

Schemi di relazione tecnica di progetto

Il terzo decreto (scarica bozza del 26 giugno 2015) fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Gli Edifici a Energia Quasi Zero

“Con l’emanazione di questi provvedimenti – si legge nella nota del Ministero – si compie un passo importante verso l’incremento degli Edifici a Energia Quasi Zero. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019”.

I tre provvedimenti entreranno in vigore il 1° ottobre 2015 e “consentiranno all’Italia di essere completamente in linea con le direttive europee in materia” –

 

redazione grey-panthers:
Related Post