Bonus facciate o Ecobonus: decide il condomino

I proprietari di una unità immobiliare in condominio, che intendono realizzare un intervento sulle parti comuni di un edificio ammissibile sia al Bonus facciate sia all‘Ecobonus (articolo 14 del Dl n. 63/2013), possono scegliere tra le due la detrazione di cui preferiscono (rispettandone gli specifici adempimenti), indipendentemente dalla scelta degli altri condomini. È quanto riporta la Risoluzione n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate, datata 1° settembre 2020. Dunque, ciascun condomino può stabilire il bonus che preferisce per la parte di spesa che gli compete.

La scelta non deve essere discussa in assemblea condominiale ma comunque specificata ai fini della predisposizione del documenti di riepilogo per la dichiarazione dei redditi precompilata. Nella comunicazione con i dati per la Precompilata, dopo aver suddiviso la spesa del condominio in base alla scelta operata, l’amministratore dovrà poi indicare le tipologie di intervento e, per ciascuno di questi: le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate e i dati dei condòmini con le relative quote di spesa, specificando chi esercitato l’opzione per la cessione del credito (disponibile sia per Bonus facciate, sia per normale Ecobonus o Superbonus al 110%). Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, gli adempimenti per la fruizione del bonus facciate possono essere effettuati dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini, come avviene per le detrazioni per i lavori di efficienza energetica.

=> Ecobonus condominio: ripartizione in millesimi

 

 

In generale, i passaggi da seguire ed i requisiti da rispettare sono i consueti.

  • Il pagamento deve essere fatto con bonifico contenente tutti i dati che individuano il beneficiario e la ditta che ha eseguito i lavori (causale  versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato): gli istituti di credito applicheranno la ritenuta d’acconto dell’8% (possono essere utilizzati anche i bollettini precompilati da banca o Poste).
  • I contribuenti devono anche acquisire e conservare l’asseverazione tecnica (valida anche se redatta dal direttore dei lavori, sulla conformità al progetto delle opere realizzate) e l’attestato di prestazione energetica APE, (per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali) redatto da un tecnico estraneo ai lavori.
  • Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, infine, deve essere inviata comunicazione all’ENEA in via telematica, ossia la scheda descrittiva degli interventi realizzati (dati identificativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto le spese, tipologia di intervento eseguito, risparmio energetico conseguito, costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali, importo utilizzato per il calcolo della detrazione).

Per ulteriori dettagli, ricordiamo che i criteri di cumulabilità tra le agevolazioni in materia edilizia, di cui alla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-223, legge n.160/2019), sono indicati nella Circolare n. 2/2020, che spiega come evitare la sovrapposizione tra detrazioni per bonus facciate, detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e detrazione per recupero del patrimonio edilizio.

redazione grey-panthers:
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