Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che prevede lo stop a sconto in fattura e cessione di crediti edilizi. Dall’entrata in vigore del Decreto, coloro i quali decideranno di intraprendere un progetto con interventi agevolabili, non potranno più utilizzare le due opzioni al posto della detrazione in dichiarazione dei redditi. Si salvano soltanto i lavori in corso e per i quali era già stata presentata la Cila.
Abrogazione cessione e sconto in fattura
Il DL riguarda gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche. Nello specifico, si abrogano le norme che permettevano l’utilizzo della cessione dei crediti fiscali relativi a spese per interventi:
- di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni di edifici condominiali o nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
Cessioni alla PA
Per i crediti già maturati, non sarà più consentito l’acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni (divieto di essere cessionarie di crediti edilizi) e non sarà più consentita la prima cessione a specifiche categorie di spese.
Responsabilità in solido
Con il nuovo DL, si esclude la responsabilità in solido:
- per il fornitore che ha applicato lo sconto,
- per i cessionari che hanno acquisito il credito per opere realizzate e comprovate da apposta documentazione;
- per i soggetti diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti da una banca o società del gruppo sue correntiste in possesso di apposita documentazione.
Il mancato possesso della documentazione non costituisce comunque causa di responsabilità solidale: il cessionario può fornire con ogni mezzo la prova della propria diligenza o non negligenza.