- la persona disabile deve essere stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104/1992;
- la persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno;
- il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che l’assiste deve essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado, o entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
N.B.: Si può usufruire dei tre giorni (anche continuativi) di permesso mensile per ciascuna persona assistita.
Altre agevolazioni sul lavoro
Il caregiver dipendente ha diritto anche a:
- scegliere di non svolgere lavoro notturno;
- scegliere con priorità la sede di lavoro se disponibile;
- scegliere non essere trasferito senza il suo consenso.
Congedo straordinario di 2 anni
Ai caregiver che assistono persone disabili ai sensi della Legge 104 l’art. 42, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2001 concede la possibilità di fruire di un periodo di congedo straordinario della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, anche in modo frazionato nel tempo, indipendentemente dal numero di persone disabili che assiste.
Questo periodo viene retribuito con una indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con un tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre:
- è coperto da contribuzione figurativa;
- non viene computato ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e TFR;
- è valido ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
APe sociale
I cargiver possono accedere fino al 31 dicembre 2022 all’APe sociale, che consente di anticipare l’accesso alla pensione di alcuni anni rispetto alla pensione di vecchiaia, a patto di avere: almeno 63 anni; un’anzianità contributiva versata o accreditata di almeno 30 anni. A pagare l’anticipo pensionistico è l’INPS. L’indennità corrisposta fino all’effettiva data di accesso alla pensione è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, con un tetto massimo di 1.500 euro mensili.