La determinazione dei redditi per accedere alle prestazioni di invalidità civile va effettuata applicando anche agli arretrati soggetti a tassazione separata secondo il principio di competenza: l’INPS recepisce così la sentenza della Corte di Cassazione, erogando le prestazioni secondo le nuove regole.
Coloro che hanno ricevuto in passato una risposta negativa alla domanda di pensione, motivata dall’applicazione del principio di cassa, per ottenere le pensioni invalidità devono presentare specifica istanza.
=> Pensioni invalidità e requisiti reddito
Fino a ad oggi, le regole INPS per prestazioni di invalidità civile si riferivano alla circolare del 2010: tutti gli arretrati erano soggetti a tassazione separata, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa). Sulla differenziazione è sorto un contenzioso giudiziario, concluso con sentenza di Cassazione che ha dato torto all’INPS: per queste tipologie di prestazione si applica il criterio di competenza.
Revisione domande
Le nuove domande vengono da oggi in poi lavorate in base al dettato della sentenza. Per quanto riguarda istanze in precedenza respinte, ma che applicando l’orientamento accolto dalla Cassazione avrebbero avuto esito positivo, l’INPS si comporta nel seguente modo:
- domanda respinta per la quale è pendente istanza di riesame: risposta positiva alla domanda;
- domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale: la sede INPS dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
- domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
Se la domanda era stata respinta e non c’è stato nessun seguito, il contribuente ripresenta domanda all’INPS, che dovrà accoglierla.