Riforma Pensioni, sono online i chiarimenti dell’INPS

Incompatibilità fra APE Volontaria e Quota 100, accesso anche con il requisito di altro trattamento previdenziale, contributi utili per l’Opzione Donna, possibilità di lavorare durante i tre mesi di finestra prima della decorrenza della pensione anticipata. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nel Messaggio INPS 1551/2019, che fornisce nuove precisazioni sulla riforma pensioni contenuta nel decreto 4/2019.

=> Riforma Pensioni: le misure del testo finale

Il messaggio si compone di quattro capitoli.

  1. Quota 100 (articolo 14 del DL n. 4/2019)
  2. Opzione donna (articolo 16 del DL n. 4/2019)
  3. Pensione anticipata Fornero (articolo 15 del DL n. 4/2019)
  4. Precoci (articolo 17 del DL n. 4/2019)

Ciascun macro-argomento raccoglie i chiarimenti rispetto ai quesiti formulati in merito. Come prevedibile, il più corposo è il primo capitolo, dedicato alla pensione con Quota 100.

Personale militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale della Guardia di finanza

Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra

Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità

Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)

Titolari di indennità c.d. APE sociale

Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)

Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico

Pensione quota 100 con il cumulo di periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984

Riliquidazione delle pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36, commi da 4 a 6, della legge n. 413/1984

Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall’attività di lavoro precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda

Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001

Soggetti titolari di pensione

Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro

Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo

Requisiti contributivi

Tra i chiarimenti, ad esempio, sulla Quota 100 (nuova forma di pensione anticipata che si matura con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi) viene precisato che ai fini del requisito contributivo, i 35 anni utili per la pensione di anzianità non comprendono i periodi di malattia e di disoccupazione. Stessa regola per l’Opzione Donna (che si raggiunge con 35 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2018 unitamente a 58 o 59 anni di età, rispettivamente per le dipendenti e le autonome). In entrambi i casi, valgono tutti gli altri contributi: obbligatori, da riscatto o ricongiunzione, volontari, figurativi.

Compatibilità

Altra precisazione importante, l’incompatibilità fra Quota 100 e APE volontario: l’anticipo pensionistico si interrompe quando si percepisce la quota 100. Per quanto riguarda la pensione anticipata, che in base al decreto si consegue senza applicazione degli scatti aspettative di vita 2019, l’INPS sottolinea che nei tre mesi di finestra fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione è possibile continuare a lavorare, piuttosto che intraprendere una nuova attività, valorizzando i relativi contributi.

L’elenco completo dei quesiti con relativo chiarimento è disponibile nel Messaggio INPS.

 


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