Quando il lavoratore è titolare di un trattamento pensionistico principale e di ulteriori contributi che non sono sufficienti a far maturare il diritto ad una pensione autonoma, può richiedere l’erogazione di una pensione supplementare (prestazione economica liquidata al dipendente in possesso di alcuni requisiti precisi).
Beneficiari
La pensione supplementare spetta ai titolari di:
- posizione assicurativa AGO e pensione a carico di un suo Fondo;
- pensione presso il fondo di previdenza del Clero;
- assegni vitalizi al posto del trattamento pensionistico.
I parasubordinati in Gestione Separata INPS possono fare domanda nella loro Gestione se non vi raggiungono i requisiti per la pensione autonoma, purché titolari di pensione AGO, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e obbligatoria dei liberi professionisti.
Requisiti
- Essere titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo AGO;
- avere almeno un contributo settimanale o mensile nell’AGO;
- non possedere i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione autonoma;
- aver l’età prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo a cui si chiede la pensione supplementare;
- aver cessato il rapporto di lavoro dipendente.
=> Ricongiunzione contributi, gratuita o cumulativa
Pensione ai superstiti
In caso di decesso del lavoratore con i requisiti previsti, i familiari superstiti hanno diritto alla pensione supplementare se:
- non possono conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia/assegno ordinario di invalidità/ pensione di inabilità;
- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza AGO.
Inoltre, hanno diritto alla pensione supplementare diretta se hanno conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico dell’AGO. - Calcolo importo
Con sistema retributivo se la contribuzione AGO si riferisce a periodi solo antecedenti al 1.1.1996; - con sistema contributivo se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011;
- con sistema misto se il lavoratore può far valere contribuzione AGO sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995.
La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1 gennaio 1996, inoltre, è calcolata con il sistema contributivo, indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.
=> Calcolo pensione con sistema retributivo, contributivo o misto
Supplemento di pensione
Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto a un supplemento: mentre la prima è un trattamento previdenziale con natura accessoria, il secondo è un incremento che scatta quando il pensionato, dopo la liquidazione di pensione, continua a lavorare e versare contributi.
Domanda
- Online dal sito INPS con codice PIN;
- contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da rete mobile a pagamento;
- tramite patronati e intermediari INPS usufruendo dei loro servizi telematici.
Decorrenza
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione domanda;
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione domanda o riconoscimento del requisito sanitario nel caso di pensione di invalidità;
- dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.