Per i cosiddetti quindicenni la pensione arriva con uno sconto: con 15 anni di contributi, in deroga alla disciplina vigente che prevede invece 20 anni di contribuzione accreditata. Il tutto però a patto di possedere determinati requisiti previsti dalla normativa vigente. Vediamoli in dettaglio.
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Pensione Quindicenni: requisiti
Anche a seguito della Riforma delle Pensioni Fornero (art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214), ai quindicenni è stata lasciata la facoltà di conseguire la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, invece di 20. A chiarirlo è stato tempo fa lo stesso INPS (Circolare n. 16/2013), precisando che anche dopo il 2011 resta in vigore la possibilità per alcuni lavoratori e lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive in possesso di contribuzione prima del 1996 (quindi con pensione calcolata con il sistema retributivo e misto) di mantenere il requisito contributivo previsto prima dell’introduzione della Riforma Amato del 1992 (articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia.
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I cosiddetti quindicenni, ovvero coloro che possono accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi, così come individuati dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 503 del 1992 sono i lavoratori che:
- hanno perfezionato 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992. Sono utili sono utili tutti i contributi a qualsiasi titolo versati. I contributi figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 1992 possono essere valutati anche se riconosciuti a seguito di domanda successiva a tale data;
- sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992, anche se poi non hanno versato i contributi volontari;
- sono lavoratori dipendenti con un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni (anche non consecutivi) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (lavoratori stagionali o con attività lavorative discontinue), maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992, considerando però solo la contribuzione obbligatoria;
- lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un’anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.
La deroga al requisito contributivo di 20 anni non può essere applicata per i lavoratori del comparto Ferrovie dello Stato e gli iscritti alla Gestione Separata.
Pensione Quindicenni: casi particolari
Per l’applicazione della deroga in parola, ovvero per l’accesso alla pensione quindicenni, si segnalano i seguenti casi specifici:
- nelle gestioni ex-INPDAP (dipendenti pubblici) i quindicenni sono solo coloro che rientrano nei profili di cui al punto 1 e 4;
- nella gestione ex-ENPALS (spettacolo e sportivi professionisti) la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi riguarda solo i profili 1, 2 e 4;
- nel Fondo Quiescenza Poste solo i quindicenni del profilo 4.
Pensione Quindicenni: età pensionabile e decorrenza
Nessuna deroga per l’età pensionabile: l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia rimane quella valida per tutti i lavoratori, fissata dalla Legge Fornero. L’unico sconto riguarda gli anni di contributi, che possono essere 15 in luogo di 20. Ricordiamo che oggi alla pensione di vecchiaia si accede con 67 anni di età (e per i non quindicenni 20 di contributi), questo sia per i lavoratori che per le lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico. Alle pensioni quindicenni non si applicano le finestre mobili, quindi la pensione decorre il primo giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito anagrafico.