Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 24/2022 con le riaperture Covid, è entrata subito in vigore la prima novità, ossia lo stop al Super Green Pass, anche per gli over 50, sul lavoro (art. 8): già dal 25 marzo, infatti, è decaduto questo vincolo, che viene abolito, invece, dal 1° aprile in altri contesti (art. 7). Ulteriore calendario e regole a parte per i soggetti con obbligo vaccinale, mentre per (quasi) tutti scatta lo stop ai controlli aziendali da maggio. Vediamo in dettaglio.
Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 25 marzo, per tutti i lavoratori – compresi gli over 50 che non appartengono a categorie lavorative con obbligo vaccinale – per andare fisicamente al lavoro è sufficiente il Green Pass base (da vaccinazione o guarigione, ma anche da test negativo). Non scattano più l’assenza ingiustificata e la sospensione dallo stipendio per mancato vaccino. Questi provvedimenti, invece, possono essere presi dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di Certificazione Verde semplice.
I controlli in uffici e fabbriche
Il datore di lavoro non è più tenuto a controllare la natura del Green Pass del dipendente, anche se ha più di 50 anni: le verifiche sull’avvenuta vaccinazione spettano al Ministero della Salute, pertanto chi controlla in azienda non può chiedere a un over 50 di esibire un documento che comprovi l’avvenuta vaccinazione. Restano invece le multe nel caso di prestazione in presenza senza Green Pass: sanzione da 600 a 1.500 euro per il lavoratore, da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro.
Obbligo vaccinale
Per le persone con almeno 50 anni resta invece l’obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno, così come per le consuete categorie di lavoratori interessati (scuola, università, difesa, soccorso pubblico, ecc.), con estensione al 31 dicembre – con relativa sospensione dal lavoro in caso di inadempienze – per i professionisti della sanità e per chi lavora in ospedali ed RSA. Per i docenti scolastici, invece, viene meno la sospensione dal servizio in caso di mancato vaccino, con assegnazione a diversa mansione (non didattica).
Categorie con obbligo vaccinale
- fino al 31 dicembre 2022: sanitari e dipendenti delle RSA fino alla fine del 2021;
- fino al 15 giugno 2022: personale scolastico, persona della difesa, sicurezza e forze dell’ordine, amministrazione penitenziaria, dipendenti delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.
Il caso della Scuola
Rispetto alle regole generali per i lavoratori con obbligo vaccinale, nella Scuola sono state previste regole specifiche (Articolo 8, comma 3): i docenti senza vaccino non possono svolgere attività in classe e dunque, dopo espressa richiesta di vaccinarsi, se questo non avviene i presidi o i direttori didattici devono adibirli a mansioni in attività di supporto all’istituzione scolastica (non sono più assenti ingiustificati). Fino alla fine dell’anno scolastico, è possibile sostituire i docenti non vaccinati mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato (supplenze Covid) che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività didattica.
Sanzioni per mancato obbligo vaccinale
Resta la multa di 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano, in violazione dell’obbligo che resta fino al 15 giugno. La normativa di riferimento è l’articolo 4-sexies del dl 44/2021. Una persona con più di 50 anni che abbia effettuato solo la prima dose del ciclo vaccinale dopo il primo febbraio, può dunque essere multata. La multa è prevista infatti per i seguenti casi:
- soggetti che alla data del primo febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal primo febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del ministero della Salute;
- soggetti che dal primo febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (sei mesi).
La sanzione di 100 euro si applica anche a tutti i lavoratori che appartengono alle categorie con obbligo vaccinale. In questi casi, restano anche attivabili i provvedimenti che spettano ai datori di lavoro (sospensione dal servizio e dallo stipendio. Fanno eccezione gli insegnanti di scuola, ammessi al servizio ma non alla didattica.
A chi spettano i controlli
Questo è un punto importante, perché chiarisce le responsabilità dei datori di lavoro, i quali sono adesso chiamati al controllo esclusivo del Green Pass di base base, non essendoci più obbligo di quello rafforzato per gli over 50.
- I controlli sul rispetto delle norme da parte del datore di lavoro spettano all’INL (Ispettorato del lavoro) o alle ASL (Aziende Sanitarie Locali).
- I controlli sull’obbligo vaccinale degli over 50 spettano al Ministero della Salute, tramite Agenzia Entrate-Riscossione.
- I controlli sulle categorie di lavoratori con obbligo vaccinale spettano la datore di lavoro, che considera il lavoratore inadempiente come assente ingiustificato con sospensione dallo stipendio fino a fine anno (sanitari ed RSA).
Cosa cambia dal 1° maggio
Dal 1° maggio viene abolito definitivamente il Green Pass. Quindi, il datore di lavoro non è più tenuto a effettuare alcun controllo e il lavoratore non deve esibire alcuna Certificazione (con l’eccezione delle categorie con obbligo vaccinale). Resta fino al 15 giugno anche l’obbligo vaccinale per gli over 50 con i soli controlli ministeriali e le eventuali multe di 100 euro.