In base alle FAQ del Governo sul Decreto #IoRestoaCasa – aggiornate in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020 e del Dm 25 marzo 2020, il cui allegato 1 riporta nuove indicazioni sulle attività non soggette a sospensione – i rapporti di lavoro che coinvolgono colf, badanti e baby-sitter non rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”, disposta dall’art. 1, punto 3), del DPCM dell’11 marzo 2020
In base alla risposta fornita a specifica domanda (sezioni “Lavoro” e “Attività produttive”): “Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione”. Un’altra specifica domanda riguarda la necessità di spostamenti per recarsi sul posto di lavoro. Si chiede dunque se colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi. La riposta del Governo: “Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza”.
La loro attività è infatti ricompresa nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico), pertanto chi esce di casa per recarsi presso il domicilio della famiglia per cui si lavora, potrà giustificare in tal modo lo spostamento. A tal fine ricordiamo che è stata ancora una volta aggiornato il modulo di autodichiarazione, che potete scaricare da qui e stampare (deve essere firmato a mano). Chi ne fosse sprovvisto ne riceverà copia da chi effettua i controlli.
Per quanto riguarda i versamenti di contributi per lavoratori domestici dovuti fino al 31 maggio, invece, ricordiamo che è possibile assolvere all’adempimento previsto in scadenza il 10 aprile pagando entro il 10 giugno, (bollettini relativi al primo trimestre 2020). Chi vuole può comunque versare secondo le tempistiche originarie, senza sospensioni.